Penale

La spinta della Consulta sulle misure alternative al carcere - Bocciata l'eccezione per gli incendi boschivi dolosi

Per la Corte, sentenza n. 3/23 di oggi, l'optimum sarebbe concedere la sospensione dell'esecuzione per condannati non in carcere quando la pena sia contenuta in limiti compatibili le misure alternative

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di Francesco Machina Grifeo

Sì alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo che dunque potranno fare richiesta di accedere alle misure alternative. La Corte costituzionale, sentenza n. 3/2023, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del Cpp, nella parte in escludeva la sospensione per i delitti di cui all'articolo 423-bis, secondo comma, del codice penale.

Proprio la natura colposa del delitto in questione, spiega la Corte, rende "estremamente problematica" una "plausibile giustificazione di tale eccezione". Senza dunque sminuire la "indubbia gravità del reato dal punto di vista oggettivo - prosegue -, è davvero arduo affermare che – dal punto di vista soggettivo – l'autore di una condotta meramente colposa manifesti una speciale pericolosità, tale da giustificare la scelta del legislatore di assicurarne un "passaggio in carcere", in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione".

La questione è stata sollevata dal Gip di Savona con riferimento ad una condanna ad otto mesi di reclusione. Per il rimettente l'esclusione dalla regola generale della sospensione per le pene detentive non superiori a quattro anni creava una irragionevole disparità di trattamento con altri reati colposi «parimenti e più gravi», come «l'omicidio stradale, l'omicidio sul lavoro, l'omicidio dovuto a colpa medica o l'incendio ferroviario [sic]»; ed entrava anche in conflitto col principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.

La Consulta ha accolto la questione sia con riguardo sia alla violazione dell'articolo 27 Cost. che alla "disparità di trattamento" tra l'incendio boschivo colposo (reclusione da uno a cinque anni) e la generalità degli altri delitti colposi (nel caso in cui la pena inflitta non superi i quattro anni di reclusione, ad esempio, l'ordine di esecuzione resta sospeso per l'omicidio colposo aggravato, per omicidio stradale, nonché per tutti i disastri colposi).

Ma la Corte ha anche affermato una serie di importanti principi tutti nel segno della "decarcerizzazione" della pena, laddove le condizioni la rendano possibile. "La soluzione ottimale - scrive il Collegio - sarebbe, in linea di principio, quella di prevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti di ogni condannato che non si trovi già in carcere in stato di custodia cautelare, ogniqualvolta la pena che egli debba integralmente espiare, ovvero la pena residua, sia contenuta entro i limiti temporali compatibili con l'accesso a misure alternative alla detenzione". Ciò, prosegue la decisione, al fine di evitare al condannato l'ingresso in carcere nelle more della decisione.

Infatti, e qui il ragionamento della Corte si fa ancora più incalzante, ponendosi come uno spartiacque anche per il Legislatore, "l'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è, in effetti, problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza", previsto dall'articolo 3 Costituzione, "quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena", e qui torna il richiamo all'articolo 27, terzo comma. E ciò per una pluralità di ragioni, spiegano ancora i giudici: "Anzitutto, perché l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e – soprattutto – lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria".

In secondo luogo, "perché quando la pena da scontare sia breve, è assai probabile che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena"; una eventualità quest'ultima «purtroppo non infrequente, stante il notorio sovraccarico di lavoro che affligge la magistratura di sorveglianza, nonché il tempo necessario per la predisposizione della relazione del servizio sociale in merito all'osservazione del condannato in carcere».

Infine, perché "ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa".

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