La successione del coniuge inglese
Nota a Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 5 febbraio 2021, n. 2867
Nota a Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 5 febbraio 2021, n. 2867
Il caso. Tizio cittadino inglese, moriva poco dopo le nozze con Mevia.
Prima del matrimonio, il de cuius aveva redatto in Inghilterra un testamento con il quale aveva assegnato a Mevia la somma di 50.000 sterline assegnando ai figli di primo letto, il rimanente patrimonio nel quale erano inclusi anche degli immobili in Italia.
La vedova conveniva i figli del defunto marito poichè il testamento doveva intendersi revocato sulla base della section 18 del Wills Act 1837 che stabilisce che qualora il soggetto che abbia in precedenza fatto testamento contragga un matrimonio, il testamento è revocato di diritto.
Stando così le cose, Mevia affermava che dovesse aprirsi la successione ab intestato. In particolare, con riguardo ai beni immobili situati in Italia, Mevia chiedeva l'attribuzione di una quota pari a un terzo, in applicazione dell'art. 581 c.c.
Il Tribunale di Milano, con decisione confermata in grado di appello, accoglieva la domanda di Mevia e condannava due dei convenuti, a corrisponderle il controvalore pari ad un terzo dei beni immobili situati in Italia.
Le questioni. Queste le argomentazioni addotte dal Tribunale meneghino:
a) la successione era regolata dal diritto inglese, sulla base del domicile del de cuius;
b) il testamento doveva intendersi revocato per effetto del sopravvenuto matrimonio, con conseguente assoggettamento dell'intero patrimonio alle regole della successione ab intestato;
c) poiché il diritto inglese – con riguardo ai beni immobili – prevedeva un rinvio alla lex rei sitae, Mevia, in applicazione dell'art. 581 c.c., aveva diritto alla quota di un terzo di detti beni.
Di seguito, la Corte distrettuale, in applicazione del diritto internazionale inglese, ha assoggettato la successione relativa ai beni mobili alla legge del domicile del testatore e quella relativa agli immobili alla legge italiano, attribuendo alla moglie la quota di un terzo del patrimonio immobiliare relitto.
Per individuare la disciplina della successione, occorreva dunque far riferimento alle norme di diritto internazionale privato introdotte con L. n. 218 del 1995, posto che nel caso in esame, la successione si era aperta nel 2000, pertanto, non era applicabile il Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio n. 650/2012, (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio Europeo), poiché questo si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015 (art. 83) e, comunque, il Regno Unito non ha esercitato il diritto di opt-in, ai sensi del prot. 21, allegato ai Trattati istitutivi dell'Unione Europea.
La L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 1, dispone che la successione è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte: tale disposizione, in sostanziale continuità con il sistema delle preleggi (art. 23), ha riconfermato il cd. principio di unitarietà ed universalità della successione (recepito anche nel Regolamento 650/201), da intendersi nel senso che la successione di un soggetto deceduto è (e deve essere) disciplinata in tutti i suoi aspetti da un'unica legge.
Fatta questa breve premessa, occorre poi aggiungere per meglio comprendere la questione che la successione inglese opera diversamente, a seconda che si tratti di beni immobili (case, terreni etc.) oppure di beni mobili (conti bancari, azioni, titoli etc.): nel primo caso, la legge inglese si applica agli immobili che si trovano in Inghilterra e Galles (il Nord Irlanda e la Scozia hanno leggi successorie diverse). Nel caso di beni mobili, la legge inglese si applica a tutte le persone che sono domiciliate in Inghilterra e Galles.
Nei sistemi di common law la successione non investe l'intero patrimonio del defunto: la delazione riguarda individualmente i singoli beni facenti parte dell'asse ereditario e inoltre, l'ordinamento inglese non garantisce diritti di legittima, assicurando la massima libertà testamentaria
La particolarità degli ordinamenti di common law è data da una scissione della disciplina applicabile alla materia successoria: l'ordinamento inglese dispone, con norma di diritto internazionale non scritta, che la successione dei beni mobili è disciplinata dalla legge del domicile del de cuius, mentre per gli immobili si applica la legge del luogo in cui si trovano i beni (lex rei sitae). Nella successione dei beni immobili, ciascun cespite resterebbe quindi assoggettato alla legge vigente nei luoghi in cui si trovano.
Sia il Tribunale di Milano che la Corte d'Appello hanno ritenuto che la questione della validità ed efficacia del testamento andasse risolta alla luce del diritto inglese, privilegiando l'applicazione della legge nazionale del de cuius alla lex rei sitae e in tal modo, influenzando sensibilmente anche la successione relativa ai beni immobili. Infatti, se il testamento fosse stato ritenuto efficace ai sensi della disciplina italiana (che non conosce la fattispecie della revoca per sopravvenuto matrimonio), i coeredi avrebbero dovuto corrispondere alla moglie la minor quota (di riserva) di 1/4, in applicazione dell'art. 542, co. 2, c.c. e non quella di 1/3 prevista – nell'ambito della successione legittima – dall'art. 581 c.c. e riconosciuta dal tribunale. Emblematico è il passaggio della sentenza delle Sezioni Unite: "L'errore della sentenza impugnata sta dunque nell'aver ritenuto che "è proprio perchè è la legge inglese a disciplinare la successione mortis causa che trova applicazione prima la revoca del testamento per susseguente matrimonio, poi la successione ab intestato secondo le regole di diritto internazionale privato della stessa - applicate dunque prima di quelle sostanziali per risolvere il conflitto - che individuano per i beni mobili le disposizioni della legge inglese in considerazione del domicile del de cuius e per gli immobili le disposizioni della legge italiana per il rinvio senza distinzioni alla lex rei sitae". In tal modo, i giudici del merito hanno finito per regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla legge inglese, relegando l'operatività della lex rei sitae alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità di acquisito.
Diverse erano le problematiche sollevate dall'ordinanza interlocutoria alle Sezioni Unite: la revoca del testamento deve realizzarsi in forza della lex fori (italiana, nel caso di specie) o del diritto straniero applicabile (nel nostro caso, quello inglese)? Il rinvio all' art. 13, co. 1, Legge n. 218/1995, è escluso se la legge straniera richiamata è in contrasto con il principio di universalità e unitarietà della successione? Qualora debba tenersi conto delle norme di rinvio contenute nella legge straniera e queste ultime contemplino il sistema della scissione, in quali limiti e con quali modalità, detto rinvio investe anche la validità ed efficacia del titolo successorio, e se quindi possa operare relativamente a taluni soltanto dei cespiti inclusi nell'asse? Il rinvio alla lex rei sitae, oggetto della norma straniera richiamata, comporta unicamente l'applicabilità delle norme concernenti le modalità di acquisto dei beni ereditari?
Le Sezioni Unite hanno risposto enunciando il seguente principio: "In tema di successione transazionale, per l'individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.
Allorchè la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari."
a cura dell' Avv. Valeria Cianciolo, Foro Di Bologna