La tenuità del fatto non può essere negata per abitualità asserita de plano in base a precedenti di polizia
Il rischio di reiterazione del furto non può essere derivato dallo stato di disoccupazione dell'imputato in sé considerato
Quando il danno arrecato con la commissione del reato è indiscutibilmente di tenue entità il giudice non può negare l'invocata causa di non punibilità ex articolo 131 bis del Codice penale, senza adeguatamente motivare sulla sussistenza di elementi ostativi al beneficio. Lo stesso apparato motivazionale deve sorreggere il diniego della richiesta di non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Per tali carenze motivazionali la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 38589/2022 - ha annullato la decisione di condanna della ricorrente, che aveva rubato dagli scaffali di un supermercato della merce corrispondente a un valore complessivo di 53 euro.
La tenuità del fatto
La Cassazione accoglie il ricorso che contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità fondato sull'affermata abitualità della condotta, pur in presenza di un unico reato accertato. Infatti, senza dovutamente motivare, i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza della causa ostativa in base al semplice rilievo dei precedenti di polizia e del perdurante stato di disoccupazione della ricorrente. Veniva anche definita "grave" la condotta dell'imputata a cui invece era stata riconosciuta l'attenuante comune di avere arrecato un danno patrimoniale di speciale tenuità. E si affermava una tendenza al dolo del furto dicendo, che la donna aveva mostrato un'attitudine organizzativa ai fini della commissione del reato. Ma tutto senza un ragionamento motivazionale a sostegno di tali affermazioni.
La sentenza si mostra incompleta dove in assenza del ricorrere dei presupposti che automaticamente escludono la tenuità del fatto ha incentrato il proprio diniego sulla riprovevole condotta e sulla tendenza a delinquere della donna senza offrire compiuta esposizione del proprio ragionamento.
I presupposti da valutare nel riconoscimento o meno della causa di non punibilità sono di fatto:
- in primis, la previsione per il reato di cui è processo di una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni;
- le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, che vanno valutate alla luce della gravità del reato e della capacità a delinquere;
- la non abitualità della condotta, ossia la non sussistenza di altri due reati della stessa indole commessi dall'imputato.
E, stando alla lettera dell'articolo 131 bis del Codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità anche nel caso in cui l'autore abbia agito per "motivi abietti o futili, o con crudeltà".
Il caso oggetto di rinvio
Nel caso la ricorrente era stata definita abitualmente dedita alla commissione di reati contro il patrimonio in base ai precedenti di polizia. Mentre, stando alla norma invocata dalla ricorrente, il comportamento è abituale - e ostativo al beneficio - se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o se ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Quindi il giudice che voleva affermare l'ostatività dell'abitualità avrebbe dovuto motivare sul perché le annotazioni delle forze dell'ordine unite allo stato di disoccupazione ne costituivano fondamento.
Danno di speciale tenuità
La tenuità del fatto quale causa di non punibilità non può essere negata per gravità della condotta in assenza di qualsiasi motivazione congrua soprattutto se - come nel caso di specie che riguardava un furto di 53 euro - sia stata riconosciuta all'imputato l'attenuante comune del danno di speciale tenuità come previsto dal n. 4 dell'articolo 62 del Codice penale.
La non menzione
Anche sul diniego della richiesta di non menzione della condanna la Cassazione conferma il motivo di ricorso che rilevava la totale carenza di motivazione sul punto. Infatti, l'istituto della non menzione ha finalità emendative per il condannato di cui si ravvedano gli elementi di un pieno ravvedimento futuro.
I giudici del rinvio dovranno ora fornire adeguata motivazione ai propri dinieghi su entrambi i benefici o ribaltare il proprio ragionamento e le conclusioni.