Società

La transizione ecologica attraverso l'idrogeno. Lo stato dell'arte.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato adottato dall'Italia nell'ambito del Next Generation EU al fine di promuovere la ripresa economico-sociale del Paese, a seguito dell'emergenza Covid-19, attraverso l'adozione di modelli economici attenti alla sostenibilità ambientale e sociale

di Giuseppe Salamone e Domenico Segreti*

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato adottato dall'Italia nell'ambito del Next Generation EU al fine di promuovere la ripresa economico-sociale del Paese, a seguito dell'emergenza Covid-19, attraverso l'adozione di modelli economici attenti alla sostenibilità ambientale e sociale.

Tra le aree di intervento del PNRR spicca, nell'ambito della Missione 2 denominata "Rivoluzione verde e transizione ecologica", la Componente 3 che è volta a "Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno".

In particolare, sono state allocate risorse finanziarie per un valore di € 3,19 miliardi, al fine di perseguire i seguenti investimenti:

1. Promuovere la produzione in aree industriali dismesse;

2. Utilizzare l'idrogeno in settori hard-to-abate (quali, ad esempio, la produzione di prodotti chimici e le raffinerie del petrolio, ma anche l'acciaio, il vetro e il cemento);

3. Sperimentare l'utilizzo dell'idrogeno per il trasporto stradale;

4. Sperimentare l'utilizzo dell'idrogeno per il trasporto ferroviario;

5. Promuovere la ricerca e sviluppo sull'idrogeno.

I menzionati investimenti dovranno essere attuati mediante l'adozione di due riforme fondamentali quali:

i) la semplificazione amministrativa e la riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno;

ii) l'adozione di misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno.

Ulteriori investimenti in tema idrogeno sono contenuti nella Missione 2, Componente 5 volta a "Sviluppare una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione". In particolare, è prevista l'installazione in Italia di 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030, oltre allo sviluppo di nuove tecnologie volte a sostenere l'utilizzo finale dell'idrogeno.

Inoltre, all'interno della Missione 2, Componente 4 "Sviluppare un trasporto locale più sostenibile", sono inclusi degli investimenti riferiti all'idrogeno (quali ad esempio il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione a idrogeno).

Infine, nella Missione 4 "Istruzione e ricerca", la Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", prevede la realizzazione di progetti congiunti con altri Stati membri, ai quali verranno dedicati fondi addizionali alla partecipazione a Progetti di interesse comune europeo (IPCEI) – tra cui uno sulla catena del valore dell'idrogeno.

Al fine di raggiungere gli obbiettivi del PNRR, con particolare riferimento all'idrogeno, è stata adottata una prima normativa di semplificazione recata dall'art. 38 del D.Lgs. n. 199/2021 che ha disciplinato le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di idrogeno attraverso gli elettrolizzatori.

In particolare l'art. 38 del D.Lgs. 199/2021 prevede 4 procedure diverse per la realizzazione degli elettrolizzatori, distinguendo tra i seguenti casi.

1) Elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale a 10 MW ovunque ubicatiLa realizzazione di tale tipologia costituisce attività di edilizia libera, anche nel caso in cui siano connessi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione. Non è quindi richiesto il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatto salvo per l'acquisizione di atti di assenso, pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di connessione alla rete elettrica o alla rete del gas naturale.

2) Elettrolizzatori ubicati in aree industriali o dove sono situati impianti industriali

La realizzazione degli elettrolizzatori e delle strutture connesse è approvata mediante Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, qualora:

i) gli elettrolizzatori siano ubicati in aree industriali o in aree dove sono situati impianti industriali (anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili), anche non operativi o in corso di dismissione;

ii) tale realizzazione non comporti occupazione in estensione di tali aree, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente;

iii) tale realizzazione non richieda una variante agli strumenti urbanistici.

3) Elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse che non ricadono nelle ipotesi sub 1) e 2)

Sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica rilasciata:

i) dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) tramite procedimento unico ambientale (PUA) di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 quando i progetti sono sottoposti a VIA di competenza statale sulla base delle soglie previste dall'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ii) dalle Regioni o Province Autonome in tutti gli altri casi (si specifica che la norma non chiarisce quale iter autorizzativo deve essere seguito in tal caso, tuttavia, è presumibile che la norma rinvii implicitamente al procedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).

Ai sensi del succitato Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, si prevede che gli impianti a idrogeno, quando hanno capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto superiore alla soglia di 100 Gg/anno (milioni di chilogrammi) sono sottoposti alla VIA di competenza statale. Per i suddetti impianti, la cui capacità produttiva annua non supera la soglia di 100 Gg/anno, la competenza dei relativi progetti è, invece, demandata alle Regioni o Province Autonome (così come anche riportato nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 che, individuando i progetti di competenza delle Regioni o Province Autonome, alla lettera e) riporta i progetti non inclusi nell'Allegato II).

4. Elettrolizzatori e infrastrutture connesse da realizzare in connessione impianti di produzione di energia elettrica da FER

Sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Tale AU viene rilasciata:

i) dal MITE quando gli elettrolizzatori sono funzionali a impianti con potenza superiore a 300MW termici o a impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

ii) dalle Regioni o Province Autonome in tutti gli altri casi.

Da ultimo, si segnala che l'art 23 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, in vigore dall'1 maggio 2022, ha previsto che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno non è soggetto al pagamento degli oneri generali di sistema. Al riguardo, entro il 30 giugno 2022, è atteso un decreto del MITE sia per individuare casi e condizioni tecniche di dettaglio per escludere l'idrogeno verde da tali oneri, sia per stabilire come l'Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) darà attuazione alla procedura di esenzione.

Inoltre, viene stabilito che l'idrogeno verde non debba essere sottoposto ad accisa (art. 21 del T.U. sulle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995) in quanto non ricompreso tra i prodotti energetici, a condizione però che non venga utilizzato direttamente in motori termici come carburante.

*a cura di Giuseppe Salamone e Domenico Segreti, Raffaelli Segreti Studio Legale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

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