L’ANALISI DELLA DECISIONE
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, ma deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità.
La sentenza in commento si pronuncia in materia di misure di prevenzione personali.
La norma sanzionatoria in rassegna è costituita dall’art. 76 comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011, la quale, come noto, trova il suo antecedente logico-giuridico nell’art. 2 del medesimo decreto, che prevede la possibilità per il Questore di applicare il foglio di via obbligatorio ai soggetti catalogati all’art. 1, ovvero a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi...
La legge sull'autonomia differenziata si colloca sui binari della Costituzione
di Giulio M. Salerno, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Macerata