Lavoro femminile gravidanza non dichiarata all'assunzione ed effetti sul rapporto di lavoro
Maternità - Lavoratrice incinta - Assunzione a tempo determinato presso ASL - Medico psichiatra - Annullamento in autotutela - Legittimità - Posizione infungibile - Divieto legale ex art. 7 d.lgs. 151/2001 - Diritto di non rilevare lo stato di gravidanza al datore - Violazione - Esclusione
Non è configurabile una disparità di trattamento tra generi o di interferenza rispetto al diritto della gestante, a tutela delle proprie chances, di non rilevare la propria condizione al momento dell'assunzione nell'annullamento in autotutela da parte della PA di una delibera di conferimento di incarico di medico e del conseguente contratto di lavoro per inidoneità alla mansione se la posizione che la donna va a ricoprire è infungibile nonché vietato dall'art. 7 e allegato A, lett. l, d.lgs. 151/2001 (Nel caso di specie, La Corte ha ritenuto legittima la decisione di una ASL di non assumere una psichiatra a tempo determinato dopo aver saputo del suo stato di gravidanza)
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 13 giugno 2023, n. 16785
Maternità - Licenziamento - Ambito applicativo del relativo divieto, ex art. 2 l. n. 1204 del 1971 - Individuazione - Ricomprensione dell'ipotesi di omessa comunicazione del proprio "status" da parte della stessa lavoratrice gestante, o puerpera, al momento dell'assunzione al lavoro - Ammissibilità - Sussistenza
La condotta della lavoratrice gestante o puerpera, la quale al momento dell'assunzione al lavoro non porta a conoscenza del suo stato il datore di lavoro, non può in alcun caso concretizzare una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo e, più specificatamente, la "colpa grave" prevista dall'articolo 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 1204 del 1971.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 1° febbraio 2006, n. 2244
Maternità - Licenziamento - Giusta causa - Configurabilità - Presupposti - Omessa comunicazione al datore di lavoro dello stato di gravidanza, o puerperio - Inclusione - Inammissibilità - Art. 1175 e 1375 cod. civ. - Violazione - Configurabilità - Esclusione
La condotta della lavoratrice gestante o puerpera, la quale - al momento dell'assunzione al lavoro con contratto a tempo determinato - non porta a conoscenza del suo stato il datore di lavoro, non può in alcun caso concretizzare una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo e, più specificamente, la "colpa grave" prevista dall'art. 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 1204 del 1971 atteso che un siffatto obbligo di informazione - che, peraltro, non può essere desunto dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ. o da altri generali principi dell'ordinamento - finirebbe per rendere inefficace la tutela della lavoratrice madre ed ostacolerebbe la piena attuazione del principio di parità di trattamento, garantito costituzionalmente e riaffermato anche dalla normativa comunitaria (Direttive CEE n. 76/207 e 92/85).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 6 luglio 2002, n. 9864
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