Le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio
Reato ex articolo 95 dpr 115/2002 - Gratuito patrocinio a spese dello Stato - Dichiarazione della posizione reddituale/patrimoniale infedele - Falsità e/o omissioni - Sussistenza
Integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115/2002, articolo 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. La valutazione circa la penale irrilevanza della falsità o dell'omissione nella dichiarazione della situazione reddituale non può fondarsi unicamente sul fatto che la titolarità dei cespiti non dichiarati non avrebbe comunque comportato il superamento del reddito massimo previsto ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. Infatti, la puntuale indicazione di qualsiasi elemento indicativo di reddito, anche inferiore a quello significativo ai fini del superamento della soglia, è necessaria onde consentire agli organi competenti di effettuare le valutazioni previste dal citato decreto. A nulla rileva poi il fatto che i redditi fondiari non dichiarati fossero di importo modesto, atteso che la titolarità degli stessi assume rilievo anche in relazione agli oneri economici (fiscali, assicurativi o di altra natura) che essa comporta per il proprietario, ed in questo senso anche i beni che non siano autonomamente produttivi di reddito (o che producano un reddito di modesta entità) sono potenzialmente valutabili ai fini del reddito percepito dall'instante.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 marzo 2017 n. 14648
Impugnazioni - Forma – In genere - Revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio _ ricorso per cassazione proposto mediante posta elettronica certificata - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2016, n. 18823
Difesa e difensori – Patrocinio dei non abbienti - Revoca del gratuito patrocinio - Ordinanza che decide sulla opposizione - Ricorso per cassazione - Modalità di presentazione - Articoli 582 e 583 c.p.p. - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli articoli 582 - 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente).
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2016 n. 3628
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Revoca d'ufficio - Legge n. 125 del 2008 - Applicabilità ai processi pendenti - Conseguenze.
In tema di gratuito patrocinio, la l. 24 luglio 2008 n. 125 - che ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello previsto dalla legge per alcuni gravi reati - si applica, in virtù del principio “tempus regit actum”, a tutte le situazioni pendenti, trattandosi di normativa processuale; ne consegue che, essendo legittima la revoca dell'originario provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, atteso l'accertamento successivo del superamento dall'origine della soglia di reddito prevista dalla legge, è precluso il diritto del difensore a percepire qualsiasi compenso professionale.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 23 settembre 2016, n. 39522
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Autocertificazione del richiedente - Potere di controllo del giudice nel merito - Esclusione.
Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata.
• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2016 n. 53356