Penale

Le dichiarazioni del contribuente sospettato di reato in seguito a verifica fiscale sono inutilizzabili

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a cura della Redazione PlusPlsu24 Diritto

Accertamento – Verifica fiscale – Contribuente sospettato di reato – Dichiarazioni inutilizzabili
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese nel corso dell'attività ispettiva dall'imputato o dall'indagato nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. L'espressione “quando...emergano indizi di reato” contenuta nell'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen. fissa il momento a partire dal quale, in caso di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale e raccogliere tutto ciò che serve per l'applicazione della legge penale.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 dicembre 2018 n. 54590

Imputato - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato - Ambito di applicazione - Dichiarazioni rese nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza. (cpp, articolo 62; disposizioni di attuazione del cpp, articolo 220)
Le dichiarazioni rese dalla persona poi sottoposta alle indagini nel corso di un'attività ispettiva o di vigilanza, nel corso della quale emergano gli estremi di un fatto costituente reato, non possono essere oggetto di testimonianza, in applicazione del divieto previsto dall'articolo 62 del Cpp, perché tali dichiarazioni devono intendersi rese nel corso del procedimento in virtù del rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del Cpp.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 agosto 2001 n. 32464

Imputato - Dichiarazioni - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'indagato - Ambito di applicazione
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato (articolo 62 c.p.p.) riguarda anche le dichiarazioni rese, dalla persona poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attività amministrativa (ispettiva o di vigilanza), atteso che l'articolo 220 att. c.p.p. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza dei giudici di merito, fondata sulla deposizione testimoniale resa da un vigile urbano, il quale riferiva di fatti appresi - con ogni probabilità - dallo stesso imputato, nel corso di un'indagine ispettiva).
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 agosto 2001 n. 32464

Prova documentale - Reati fiscali - Processo verbale della finanza
In materia di accertamento di reati tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale come tale acquisibile ed utilizzabile ex articolo 234 cod. proc. pen. nel suo vario contenuto, senza necessità di dover richiamare normative affini o analoghe del codice di rito stabilite per specifici mezzi di prova. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall’articolo 220 disp. Att. cod. proc. pen., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 febbraio 1997 n. 1969

Fatturazione di operazioni inesistenti - Sovraffatturazione quantitativa e qualitativa
Il reato di cui all'articolo 4 n. 5 lett. d) legge n. 516 del 1982 rendendo esplicito ciò che risultava dalla precedente fattispecie di cui all'articolo 50 d.P.R n. 633 del 1972, ha inteso colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione fatturata, secondo quanto risulta dall'inciso “in tutto o in parte inesistenti”. La sovrafatturazione quantitativa cioè è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale e la rappresentazione è totale, ma anche quando sia parziale, perché un'operazione economica si è effettivamente verificata fra i soggetti indicati in fattura, anche se in termini quantitativi minori rispetto al dichiarato. Inoltre il precetto contempla, pure, la sovrafatturazione qualitativa, attestante la cessione di beni o la prestazione di servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, e l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione del soggetto, sicché mira a colpire ogni divergenza tra espressione contabile e realtà commerciale.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 febbraio 1997 n. 1969

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