LegislazioneCivile

LE DISPOSIZIONI GENERALI - Sul difetto di rappresentanza la giurisprudenza fa passi avanti

di Giuseppe Finocchiaro

N. 47

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Per agevolare la comprensione dell'orientamento giurisprudenziale che si intende qui riferire, pare opportuno ricordare che la riforma Cartabia ha sostituito il comma 2 dell'articolo 182, introducendo espressamente anche tra le ipotesi in cui il giudice deve concedere un termine per la sanatoria retroattiva derivante da vizi della rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, l'ipotesi di «mancanza della procura al difensore».

Ultima disposizione che merita di essere presa in considerazione in questa sede, nonostante non sia una disposizione generale, ma rientri tra quelle che compongono il libro II, dedicato al processo ordinario di cognizione, è l'articolo 182 del Cpc, dedicato al «Difetto di rappresentanza o di autorizzazione».

Modifiche al codice di procedura civile: difetto di rappresentanza o di autorizzazione (Cpc, articolo 182)

Questa, infatti, è una norma che trova applicazione in tutti i procedimenti giurisdizionali, anche avanti a giudici diversi da quelli ordinari.

Il correttivo non è intervenuto sull'articolo 182...