Come chiarito dalla Relazione illustrativa, l'intervento in esame è volto a risolvere «questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l'udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un'interlocuzione col giudice».
Di assai maggior rilievo rispetto a quelle finora esaminate, sono le novità apportate dal Correttivo alle norme, contenute negli articoli da 127 a 130 del Cpc, sul tema «Delle udienze», giusta l'intitolazione della Sezione II del Capo I («Delle forme degli atti e dei provvedimenti») del Titolo VI («Degli atti processuali») del Libro I, «Delle disposizioni generali».
Come ben noto, al fine di assicurare il distanziamento durante l'emergenza pandemica di Covid-19, il legislatore ha introdotto in via...
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di Marcello Clarich, Ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma e Giuseppe Urbano, Avvocato del Foro di Roma