Società

Le holding di famiglia come strumento di riorganizzazione in vista del ricambio generazionale

Osservatorio passaggio generazionale: le operazioni di conferimento di partecipazioni in holding godono di un regime fiscale agevolato attraverso il meccanismo c.d. di "realizzo controllato". I conferimenti non sono di per sé soggetti ad un regime di neutralità fiscale ma il corrispettivo delle quote ricevute in cambio dal soggetto conferente è valutato, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota dell'aumento del patrimonio netto della società conferitaria.

di Domenico Capone*


Il nostro ordinamento è ricco di previsioni e istituti volti ad agevolare il passaggio generazionale delle imprese di famiglia. La concreta attuazione di questo passaggio generazionale spesso richiede operazioni preliminari di riorganizzazione del gruppo societario, anche attraverso operazioni straordinarie. Ciò avviene soprattutto per quelle realtà imprenditoriali più complesse, operanti in più settori di attività, sia direttamente sia attraverso l'assunzione di partecipazioni. Ma può anche avvenire semplicemente per la necessità di riflettere nella struttura imprenditoriale l'evoluzione dell'assetto e delle dinamiche familiari.

Spesso queste attività propedeutiche passano attraverso la costituzione di una o più holding familiari e la determinazione di nuovi assetti di governance. L'utilizzo di una holding presenta diversi vantaggi, tra cui:

• la razionalizzazione del controllo e della gestione societaria attraverso una strategia unitaria per l'intero gruppo, con la previsione a livello della holding di clausole statutarie e parasociali per regolare i poteri decisionali e patrimoniali dei soci (ad esempio mediante l'emissione di speciali categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi) e le regole di circolazione delle loro partecipazioni (diritti di prelazione, diritti di opzione, clausole di drag-along e tag-along);

• la gestione degli equilibri familiari e di eventuali conflitti tra i soci a livello della holding, limitando i rischi di stalli decisionali e di iniziative che possano danneggiare l'attività operativa del gruppo;

• la gestione di eventuali trattative per operazioni relative al capitale (cessioni o quotazioni) attraverso un solo soggetto (la holding) anziché tanti soggetti (tutti i soci eredi), facilitando in tal modo il dialogo con le controparti;

• la tutela del patrimonio familiare e una più efficiente diversificazione del rischio imprenditoriale.

Le operazioni di conferimento di partecipazioni in holding godono di un regime fiscale agevolato. L'articolo 177, comma 2 e 2-bis, del TUIR prevede infatti un meccanismo cosiddetto di "realizzo controllato" dei conferimenti di partecipazioni societarie.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 314 e 315 del 7 settembre 2020, i conferimenti non sono di per sé soggetti ad un regime di neutralità fiscale ma il corrispettivo delle quote ricevute in cambio dal soggetto conferente è valutato, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota dell'aumento del patrimonio netto della società conferitaria.

Pertanto, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. "valore normale" di cui all'art. 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione conferita (c.d. neutralità indotta).

Prima del recente intervento apportato dall' articolo 11-bis del Decreto Crescita , attraverso l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR, il regime agevolativo (disciplinato dal comma 2) riguardava solo i casi in cui la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo della società scambiata.

Grazie alla recente novità normativa, è sufficiente che le partecipazioni conferite siano "qualificate", ossia rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento (2 per cento in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento (5 per cento in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati).

In caso di conferimento di partecipazioni qualificate non di controllo, la disciplina prevede delle condizioni specifiche.

In particolare, in caso di conferimento delle partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente dell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di diritto di voto (e di partecipazione al capitale) si devono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR, tenendosi altresì conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena partecipativa. È richiesto in ogni caso che le partecipazioni siano conferite in società interamente partecipate dal conferente. Infine, il termine per integrare il requisito temporale per beneficiare del regime di esenzione della participation exemption (Pex) è di 60 mesi interi dal conferimento (in luogo degli ordinari 12 mesi previsti ex art. 87 TUIR).

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*Domenico Capone, Head of Wealth Planning and Business Development di UBS Wealth Management in Italia

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