Al riguardo, è particolarmente incomprensibile che il nuovo reato, meno grave rispetto a quello di peculato, sia punito non come quest'ultimo a titolo di dolo generico (cfr. sezione II, 14 aprile 2021, Ruggeri, secondo la quale la natura generica del dolo del delitto di peculato comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio), bensì a titolo di dolo intenzionale, ossia valorizzandosi un elemento soggettivo certamente "più intenso".
Con l'articolo 9 del decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 è stata inserito l'articolo 314-bis del Cp, con cui si introduce una nuova fattispecie di peculato (rubricato: «indebita destinazione di denaro o cose mobili»), che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, «fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile ...
Intercettazioni: riforma contrastata che limita il potere delle indagini
di Alberto Cisterna - Presidente di sezione del Tribunale di Roma