Allo stato, per come formulata la norma (avente un limitato ambito di applicazione), non sembra potersi riconoscere alcuna valenza sostanziale - cioè anche sanante rispetto agli abusi pregressi. Si tratta, tuttavia, di questione assai complessa e tecnica, che meriterà una più attenta riflessione, da compiersi all’esito delle eventuali - rectius: probabili - modifiche parlamentari nel corso dell’iter di conversione.
Stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare: per attestarlo, sarà sufficiente l’ultimo titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. E si terrà conto, a tal fine, anche della cosiddetta “fiscalizzazione”, cioè del pagamento della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione: procedura che scatta per gli abusi (parziali) non sanabili ma neppure demolibili perché pregiudizievoli per la parte legittima del fabbricato.
È quanto prevede il decreto Salva ...