In tema di notifiche telematiche viene eliminata la distonia tra notifiche effettuate con modalità tradizionali e quelle a mezzo Pec, prevedendo anche in relazione a queste ultime la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario. Viene, tuttavia, introdotto un criticato "doppio binario" che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo articolo 149-bis Cpc
Il Dlgs n. 164/2024 perfeziona la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 149-bis Cpc, mediante un intervento additivo sul secondo comma, una sostituzione del terzo comma e l'introduzione di un ultimo comma dopo il sesto.
Modifiche al codice di procedura civile: le notifiche telematiche (Dlgs n. 164/2024, articolo 3, comma 1, lettera q, comma 2, lettera f) e articolo 6, comma 4)
In relazione al secondo comma si è previsto che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo Pec del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche...
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Intercettazioni: riforma contrastata che limita il potere delle indagini
di Alberto Cisterna - Presidente di sezione del Tribunale di Roma