La novità a cui bisogna prestare però particolare attenzione rispetto al passato è che tra gli atti di maggior interesse che devono adesso essere obbligatoriamente depositati al portale rientrano certamente, oltre alla lista testi ex articolo 468 Cpp, anche tutte le impugnazioni (appello, ricorso per cassazione, opposizione al decreto penale di condanna, reclamo) avverso i provvedimenti emessi dal giudice di primo grado (tribunale, anche in funzione di giudice d'appello, gip e gup).
Il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Dm Giustizia del 27 dicembre 2024 n. 206, avente a oggetto il «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico», pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 304 del 2024, che contiene importanti novità per i depositi degli atti del procedimento penale, sia per i difensori che (in parte minore) per i magistrati. Con questo provvedimento è stato incrementato il ventaglio degli atti da depositare solo...
I punti chiave
- Le finalità del Dm giustizia n. 206 del 2024
- I casi di deposito telematico esclusivo al Pdp per gli avvocati
- Nessuna deroga per gli appelli e atti con termini perentori
- Le novità sul deposito delle nomine del difensore e sulla procura speciale
- Il deposito analogico dell'atto in udienza: non occorre anche il deposito al Pdp
- Il deposito di denunce e querele
- Eccezioni alla regola del deposito obbligatorio al Pdp per gli avvocati negli uffici gip e tribunale: resta il doppio binario in materia cautelare e (alcuni) riti speciali
- Rinvio al 2027 dell'obbligo del deposito al Pdp per le altre autorità giudiziarie
- Casi in cui è escluso l'utilizzo del Pdp
Istituti di pena: bilanci e riflessioni per mettere mano a riforme urgenti
di Fabio Fiorentin - Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia