Il CommentoCivile

Le nuove frontiere del Trust: il Family Office

L’esigenza di tutelare il patrimonio della famiglia anche per garantire continuità per le generazioni successive ha origini risalenti nel tempo ed è comune a diverse realtà giuridiche sebbene con nomi diversi che tuttavia hanno l’identico scopo e cioè quello di affidare ad un terzo degno di fiducia la gestione del patrimonio familiare

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di Marzia Baldassarre*

L'esigenza di tutelare il patrimonio della famiglia anche per garantire continuità per le generazioni successive ha origini risalenti nel tempo ed è comune a diverse realtà giuridiche sebbene con nomi diversi che tuttavia hanno l'identico scopo e cioè quello di affidare ad un terzo degno di fiducia la gestione del patrimonio familiare.

I primi esempi di affidamento fiduciario vengono fatti risalire ai tempi delle Crociate.
Come è noto i Re cristiani nell'intento di liberare il Santo Sepolcro dal dominio degli infedeli hanno indetto operazioni militari di ampio respiro denominate appunto Crociate, che prevedevano la mobilitazione dei nobili che, con i loro eserciti privati, di fatto fornivano ai rispettivi sovrani le forze necessarie alle spedizioni in Terra Santa.

I nobili, quindi, per combattere per il loro sovrano, si trovavano nella necessità di lasciare i loro fondi anche per lunghi periodi e con la possibilità, non certo remota, che in caso di morte in battaglia, si dovessero assicurare i diritti della legittima discendenza.

Proprio per evitare la dispersione del patrimonio familiare a causa della lunga assenza del feudatario è venuta in essere la necessità di affidare ad un terzo di fiducia la gestione dei feudi.

Invero, la lontananza comportava l'insorgere di diverse problematiche quali assicurare che i terreni continuassero a produrre come in precedenza, la riscossione dei proventi per l'utilizzo dei fondi di sua proprietà, la conservazione materiale dei fondi evitando che gli stessi fossero oggetto di pretese avanzate da terzi ed infine, ma non certo ultima in linea di importanza, la necessità che in caso di decesso del titolare il fondo fosse trasmesso ai legittimi eredi e magari amministrato nell'interesse degli stessi, se ancora minori di età.

Da qui l'individuazione di una persona di fiducia, normalmente un famigliare, che provvedesse nell'interesse del Lord a svolgere i compiti poc'anzi descritti ed assicurare che, al ritorno di quest'ultimo, lo stesso potesse ritrovare il patrimonio che aveva lasciato al momento della partenza.

Tutto ciò ha dato origine al Trust come misura di tutela e conservazione del patrimonio della famiglia.

Come detto il Trust di fatto interessava anche l'ordinamento germanico, dove era definito come salaman ed il soggetto incaricato della gestione veniva chiamato salamannus, e pure il diritto arabo dove era previsto l'stitituto del waqf.

In realtà, però, esempi di affidamento fiduciario anche se collegato più all'ambito delle successioni e caratterizzati dal fatto che si trattava di disposizioni del de cuius che venivano impartite come richieste di carattere morale e che non trovavano una vera e propria regolamentazione giuridica, specie in caso di mancata osservanza, erano presenti anche nel diritto romano.

Era, infatti, possibile che colui che disponeva delle proprie sostanze in caso di morte chiedesse all'erede nominato di provvedere, ad esempio, alla liberazione di uno schiavo o, anche, a consegnare un bene o più beni ai soggetti indicati dal testatore stesso.

Comunque il Trust, così come noi lo conosciamo, è un istituto tipico dell'ordinamento anglosassone.

Tant'è che nell'ordinamento giuridico italiano lo stesso era sconosciuto e ha trovato ingresso solo in base alla Legge n. 364 del 1989 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 01/07/1985 che ha fissato i principi cardini del Trust.

Il diritto italiano conosceva altre figure di portata ben più limitata.
Una di queste è il fondo patrimoniale, peraltro, applicabile solo per garantire le esigenze di vita quotidiana della famiglia e la cui costituzione è ammissibile ed inscindibilmente collegata alla sussistenza di un vincolo matrimoniale.
Tutto ciò con l'ovvia conseguenza che il fondo patrimoniale non può che essere costituito tra persone unite in matrimonio tra loro e viene meno se il vincolo matrimoniale va a cadere.

Vi è poi l'intestazione fiduciaria con cui solo formalmente alcuni beni vengono intestati ad un soggetto terzo che gode della fiducia del proprietario.

Peraltro l'intestazione fiduciaria ha degli effetti molto più limitati rispetto al Trust, poiché non si verifica quella che è la conseguenza tipica di tale strumento e cioè la segregazione dal residuo patrimonio del Disponente dei beni conferiti in Trust che non sono quindi più aggredibili per debiti contratti da quest'ultimo successivamente alla costituzione del Trust.

Ciò poiché nel caso di intestazione fiduciaria i beni rimangono di proprietà del soggetto che ne è titolare mentre nel Trust i beni conferiti diventano di proprietà del Trustee quale, però ha l'obbligo di gestirli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste dal Disponente, anche perché detti beni non entrano a far parte del suo patrimonio personale ma rimangono comunque separati.

Il Trust è uno strumento flessibile che può assolvere a diverse finalità.

Viene ad esempio usato da coniugi che intendono separarsi e tuttavia vogliono assicurare alla propria prole di minore d'età i mezzi per il sostentamento e l'educazione fino al raggiungimento della autosufficienza economica.

Degno di rilievo è che in questo caso i beni conferiti in Trust oltre che essere, come detto, non soggetti a debiti contratti dai Disponenti dopo la costituzione del Trust, in caso di seconde nozze non entrano a far parte dell'asse ereditario e sono quindi esclusi dai diritti di legittima della nuova famiglia.

Il Trust, poi, può essere utilizzato anche per liquidare una società nell'interesse dei creditori od anche per agevolare il passaggio generazione nella gestione delle imprese evitando dissidi tra gli eredi ed assicurando il mantenimento di una linea di condotta unitaria conservando la politica aziendale praticata dal Disponente.

Vi sono, poi, i cosiddetti Trust Dopo di Noi pensati per assicurare le esigenze di vita di soggetti che a causa di un deficit cognitivo fisico si trovino nell'impossibilità di autogestirsi.

Un fatto importante al riguardo è che la prima volta nel sistema legislativo italiano tale tipo di Trust ha trovato una sua specifica regolamentazione con una Legge n.112/2016.

Come detto, però, nell'età moderna si è aperta una nuova frontiera per il Trust, si tratta del Family Office, che da circa una decina di anni ha trovato applicazione anche in Italia.

Anche in questo caso i primi esempi di Family Office riguardano il mondo anglosassone e risalgono al 1800.

Si ricordano al riguardo il J.P Morgan Family Office ed il Rockefeller Family Office.

I Family Office nascono per curare gli interessi di una singola famiglia e sono pensati come attribuzione del potere di gestione degli interessi al familiare ritenuto più influente.
Ma l'Istituto ha subito una rapida evoluzione ed è prevalso rispetto all'aspetto strettamente familiare ora ricordato, quello professionale.

Così il Family Office che in origine era pensato come dedicato ad una sola famiglia e quindi ideato come Single Family Office diventa un Multi-Family Office che accentra su di se la gestione degli interessi di più famiglie.

Si tratta in buona sostanza di una stretta collaborazione tra più professionisti (legali, fiscalisti, promotori finanziari, amministrativi) che vengono coordinati dal cosiddetto CEO che ha il compito di tenere i rapporti con le famiglie e consigliarle nei diversi aspetti della gestione del patrimonio familiare.

Il CEO, quindi, deve riunire nella propria persona aspetti di empatia che gli permettano di riscuotere la fiducia delle famiglie che si rivolgono a lui, di potere organizzativo e di coordinamento, che gli consentano di guidare l'attività dei vari professionisti che compongono il team, di psicologia per scegliere la migliore strategia per il perseguimento degli interessi della famiglia.

Invero, le strategie da adottare cambiano a seconda di diversi fattori relativi alla costituzione del patrimonio.

Così ad esempio, se si tratta di una ricchezza costituita da generazioni precedenti, normalmente l'orientamento adottato sarà quello di conservazione e, conseguentemente, di una gestione meno improntata al rischio.

Diversamente, qualora si tratti di una ricchezza appena creata, è probabile che si voglia perseguire l'incremento della stessa con una gestione che accetta, quindi, un maggior grado di rischio.

Le esigenze poi cambiano se si tratta di un patrimonio immobiliare o, al contrario, della gestione di un'azienda.

Se poi gli interessi della famiglia non sono limitati all'ambito nazionale, ma sono invece di natura internazionale, al team dovranno partecipare esperti di legislazione straniera e di aspetti fiscali propri del paese dove opera la famiglia.

In definitiva, lo strumento del Family Office si presenta come uno strumento ancor più flessibile e dinamico rispetto al Trust in grado di offrire alle famiglie una consulenza unitaria relativamente alla gestione dei propri interessi sia economici che di altra natura.

In effetti al Family Office, attraverso la cosiddetta " governance ", può essere attribuita la possibilità di dettare le regole per la conservazione dei valori morali della famiglia e per la cura e l'incremento di quelle attività di valore sociale, come la beneficienza od il perseguimento di interessi culturali o artistici.

Il Family Office offre un notevole vantaggio perché accentrando in un unico polo un insieme di professionisti competenti in vari settori semplifica la tenuta dei rapporti eliminando la necessità di rivolgersi a più figure professionali con un risparmio di tempi e di costi.

Inoltre assicura una linea di condotta unitaria evitando alla radice qualsivoglia contrasto tra i vari professionisti nominati per la gestione degli interessi familiari

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*A cura dell’avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati