Civile

Le prestazioni assistenziali a beneficio di stranieri

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a cura della Redazione Lex 24

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Cittadino straniero legalmente soggiornante in italia - Pensione di inabilità per ciechi assoluti e assegno sociale maggiorato - Attribuibilità - Limitazione ai titolari di carta di soggiorno - Questione di legittimità costituzionale.
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 novembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno, la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, della pensione e dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, nonché dell'assegno sociale maggiorato.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria 20 maggio 2014 n. 11053

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Assegno sociale - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Diritto al beneficio - Condizioni.
Il diritto all'assegno sociale, introdotto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, in luogo della preesistente pensione sociale, è riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, purché abbia soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, come previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, dall'articolo 20, comma 10, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133.
• Corte di Cassazione, sezione VI - L, ordinanza 14 febbraio 2014 n. 3521

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Indennità di accompagnamento - Pensione d'inabilità - Assegno d'invalidità - Attribuibilità - limitazione ai titolari di carta di soggiorno - Illegittimità costituzionale.
Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l' indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 luglio 2011 n. 14733

Assistenza e beneficenza pubblica - Pensione sociale - In genere - Assegno sociale - Godimento da parte di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Sopravvenienza dell'articolo 80, comma diciannovesimo, legge n. 388 del 2000 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Portata della suddetta previsione normativa.
Qualora il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno goda, sulla base dell'articolo 41 della legge n. 286 del 1998, dell'assegno sociale, non è di ostacolo a tale godimento il sopravvenuto articolo 80, comma diciannovesimo, della legge n. 388 del 2000, che - limitando il diritto alla prestazione solo agli stranieri titolari della carta di soggiorno ed escludendo quelli in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - non ha carattere di interpretazione autentica della precedente normativa ed è privo di efficacia retroattiva; inoltre, la suddetta norma non autorizza di per sè la revoca del beneficio concesso, avendo il legislatore limitato la sua efficacia alle nuove prestazioni assistenziali.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 agosto 2005 n. 16415

Assistenza e beneficenza pubblica - Pensione sociale - In genere - Assegno sociale - Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno - Diritto al beneficio - Ammissibilità - Articolo 80, comma primo della legge n. 388 del 2000 - Efficacia retroattiva - Esclusione fattispecie.
Il diritto all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma sesto, della legge n. 335 del 1995, deve essere riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, atteso che l'articolo 41 del D.Lgs. n. 286 del 1998, nello stabilire l'equiparazione degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, d'assistenza sociale, non autorizza alcuna opzione interpretativa in senso opposto. Ne consegue che l'articolo 80, comma primo della legge n.388 del 2000, nello stabilire che l'assegno sociale è concesso agli stranieri titolari della carta di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di soggiorno, non si limita ad interpretare la norma precedente, chiarendone la portata, ma introduce una modificazione dell'ambito d'applicazione del beneficio, per cui non può avere carattere d'interpretazione autentica e conseguente efficacia retroattiva (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il diritto dello straniero al beneficio anche per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000, annettendo natura interpretativa ed efficacia retroattiva alla citata disposizione).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 gennaio 2005 n. 1117

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