Professione e Mercato

Le regole tecniche antiriciclaggio puntano sul fai da te degli Ordini

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di Valerio Vallefuoco

maggiore coinvolgimento degli Ordini professionali nella messa a punto della normativa antiriciclaggio, anche perché sono poi le rappresentanze istituzionali dei professionisti da dover mettere a punto le regole tecniche per valutare il rischio di circolazione del denaro sporco. Lo hanno già fatto i dottori commercialisti e i notai attraverso i propri Consigli nazionali, mentre per gli avvocati si stanno muovendo gli Ordini territoriali.

Il tema si è riproposto nei giorni scorsi dopo la presentazione del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e del Consiglio nazionale forense (Cnf) sullo schema di decreto legislativo di modifica del Dlgs 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 16 maggio). Le due categorie hanno auspicato, per il futuro, un più fattivo coinvolgimento degli organismi di autoregolamentazione.

Il ruolo dei professionisti

In effetti, il decreto 90, di recepimento della direttiva 2015/849 ( cosiddetta IV direttiva), ha attribuito agli organismi di autoregolamentazione, ma anche alle loro articolazioni territoriali e ai Consigli di disciplina, inediti poteri regolamentari e sanzionatori esercitabili nei confronti degli iscritti. In particolare, gli Ordini professionali sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento delle cosiddette regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.

Si tratta di un ruolo cruciale, perché diretto a chiarire agli iscritti la portata effettiva del precetto sancito in astratto dalla normativa primaria. Il che appare di fondamentale importanza sia in considerazione della particolare portata afflittiva delle sanzioni previste per le ipotesi di inosservanza degli obblighi antiriciclaggio sia al fine di evitare che il ruolo proattivo e di garanzia attribuito al professionista possa tradursi in un onere difficilmente sostenibile dallo stesso.

Le regole tecniche

Per espressa previsione di legge, le regole tecniche sono adottate previo parere del comitato di sicurezza finanziaria (Csf) del ministero dell’Economia, a ulteriore garanzia della loro validità. A oggi, il Csf ha dato il via libera alle regole dei commercialisti e del Consiglio nazionale del notariato, mentre stranamente aspettano ancora di essere approvate quelle del Cnf. Questo vuoto regolamentare per gli avvocati sta inducendo gli Ordini più rappresentativi - per esempio, quello di Roma - a valutare la possibilità di dotarsi di regole tecniche territoriali.

Nel contempo, l’intervento nella procedura di adozione delle regole tecniche, da parte del Csf, concorrere a definire il valore giuridico delle regole stesse come fonti normative secondarie e a giustificarne la sanzionabilità sul piano disciplinare. A tale riguardo, la riforma della legge antiriciclaggio attuata in sede di recepimento della IV direttiva ha attribuito agli organismi di autoregolamentazione veri e propri poteri sanzionatori a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi posti dalla legge medesima e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Non va poi dimenticato che gli Ordini possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, che in vista del successivo inoltro alla Uif e sono tenuti a informare prontamente quest’ultima di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività.

Infine, gli Ordini professionali dispongono di poteri, sia pure limitati, di controllo nei confronti dei propri iscritti, poteri che non sono esclusivi ma concorrono con quelli del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Ne emerge la chiara volontà del legislatore di assegnare agli Ordini, ma anche alle loro articolazioni territoriali e ai consigli di disciplina un ruolo di primo piano nella fase di attuazione della normativa antiriciclaggio che certamente ne avrebbe giustificato un più diretto coinvolgimento nella fase di redazione del nuovo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio.

Infine, gli Ordini territoriali dispongono di poteri di controllo deontologico-disciplinare in materia antiriciclaggio nei confronti dei propri iscritti, poteri concorrenti alle autorità amministrative e che possono arrivare anche alla sospensione e alla radiazione . Ne emerge la chiara volontà del legislatore di assegnare agli Ordini, ma anche alle loro articolazioni territoriali e ai consigli di disciplina, un ruolo di primo piano nella fase di attuazione della normativa antiriciclaggio, che certamente ne giustifica un più diretto coinvolgimento nella fase di redazione del nuovo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio.

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