Penale

Le sanzioni contro lo spaccio: per l'allontanamento dai locali basta la condanna in appello

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di Giulio Benedetti


Per l'interprete giuridico, il Dl 14/2017 ha come chiave di lettura principale la definizione (articolo 4) della sicurezza urbana quale bene pubblico “che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale , la prevenzione della criminalità, in particolare di tipi predatori o, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”. E' evidente la natura di prevenzione sociale e criminale del testo di legge che ripropone nel nostro ordinamento esperienze giuridiche nordamericane, le quali legano direttamente la riduzione dei fenomeni criminali , soprattutto predatori, alla tutela del decoro urbano al punto da ritenere esistente una diretta correlazione tra la riduzione dei danni agli edifici e il decremento del crimine. Tale è il contesto in cui l'articolo 13 del decreto consente al questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai locali pubblici, o in uno dei pubblici esercizi disciplinati dall'articolo 5 della legge 287/1991, ai soggetti condannati per violazione dell'articolo 73 del Dpr 309/1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti commessi in nei locali o nelle immediate vicinanze. Il divieto non può avere durata inferiore a un anno né superiore a cinque.
Nei confronti dei soggetti condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva per violazione dell'articolo 73 del Dpr 309/1990, il questore può inoltre disporre per la durata massima di due anni uno o più dei seguenti obblighi:
- di presentarsi almeno due volte alla settimana presso gli uffici di polizia o il comando dei carabinieri territorialmente competenti ;
- di rientrare nella propria abitazione o in un altro luogo di provata dimora entro una determinata ora e di non uscirne prima di un'altra ora prefissata ;
- di comparire in un ufficio o in un comando di polizia specificamente indicato negli orari di entrata e di uscita dagli istituti scolastici.
Il questore può disporre gli obblighi anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che hanno compiuto 14 anni di età: il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione, da parte del prefetto in base alla legge 689/1981, di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10mila a 40mila euro e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Inoltre, in caso di condanna per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dei locali pubblici, o nelle immediate vicinanze, il giudice può subordinare, in base all'articolo 165 del Codice penale, la concessione della sospensione condizionale della pena all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o in pubblici esercizio specificamente individuati . La misura appare particolarmente invasiva ed efficace, poiché la successiva revoca della concessione della sospensione condizionale della pena comporta l'esecuzione della sentenza di condanna che determina conseguenze particolarmente incisive nella vita della persone .
In relazione a quanto sopra esaminato, desta perplessità l'equiparazione dei soggetti condannati con sentenze definitiva, per il reato di cui all'articolo 73 del Dpr 309/1990, ai soggetti ugualmente condannati con sentenza confermata in grado di appello e quindi non passata in giudicato . Invero, l'equiparazione trova un ostacolo insuperabile nel divieto di discriminazione tra soggetti in situazioni giuridicamente differenti, in quanto l'articolo 27, secondo comma , della Costituzione, per il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Per il resto l'impostazione del decreto ripercorre gli articoli 75 e 76 del Dpr 309/1990, che contemplano l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di sospensione dei patente e del passaporto o del permesso di soggiorno e l'irrogazione di obblighi e di divieti specifici nei confronti di soggetti che utilizzino a titolo personale modiche quantità di sostanze stupefacenti.
In termini di difesa sociale, il decreto innova la normativa delle misure di prevenzione del decreto legislativo 159/2011, prevedendo che:
- i provvedimenti si applicano anche nei casi di reiterate violazioni al foglio di via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa;
- con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi può essere disposta la modalità di controllo del braccialetto elettronico, prevista dall'articolo 275 – bis del Codice di procedura penale, ai fini della sicurezza pubblica, per assicurare l'ottemperanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.

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