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LE SOLUZIONI PER LA SNC RIMASTA CON UN SOLO SOCIO

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La domanda

Il socio di una Snc (società in nome collettivo, composta da due soci al 50% cadauno), che nei patti sociali risulta «...amministratore e rappresentante legale della società di fronte ai terzi e in giudizio per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in base all'ultima parte del disposto del 1° comma dell'articolo 2267 del Codice civile, mentre l'altro socio non risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali», è deceduto nel mese di marzo 2016. Poiché è stato chiesto un rimborso Iva e occorre firmare la fideiussione e gli altri documenti per il rimborso, si chiede se il socio superstite può diventare rappresentante legale automaticamente oppure se occorre un atto del notaio o si deve addirittura aspettare la successione.

In caso di morte del socio di una società in nome collettivo, i soci superstiti devono, a norma dell'articolo 2284 del Codice civile, liquidare la quota agli eredi e possono, in alternativa, sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi, qualora essi vi consentano.È necessario, pertanto, provvedere mediante un apposito atto, optando per una delle soluzioni indicate. È utile ricordare che le società di persone devono essere costituite da una pluralità di soci; qualora rimanga un solo socio, questi ha la possibilità di ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi, altrimenti la società entra in fase di scioglimento. Essendo deceduto l'amministratore e legale rappresentante, il socio superstite non può automaticamente operare, ma è necessario provvedere con un apposito atto, sistemando la situazione.

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