Le spese straordinarie sopravvenute per i figli possono essere divise tra coniugi separati o divorziati in parti non uguali
Famiglia - Separazione e divorzio - Mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Ripartizione tra i coniugi - Misura proporzionale al reddito di ognuno di essi - Sussiste.
In tema di ripartizione delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, in base al principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (nella fattispecie la Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'ex coniuge avverso la decisione che aveva ripartito l'onere delle spese straordinarie in una misura differenziata, con una percentuale diversa da quella fissata in sede di divorzio).
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 10 maggio 2022, n. 14813
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - In genere mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Ripartizione tra genitori - Parità delle quote - Esclusione - Proporzionalità - Necessità.
In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35710
Genitori e figli - Rapporto genitori e figli - Mantenimento dei figli maggiorenni - Spese straordinarie relative al reperimento di un alloggio per la frequentazione universitaria -Opposizione a decreto ingiuntivo - Coniuge affidatario - Determinazione delle spese - Obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge - Non configurabilità.
Il genitore non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie effettuate dall'altro genitore anche se non previamente concordate, purché si tratti di spese sostenute nell'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e di entità sostenibile in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28462
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - In genere rimborso delle spese per il mantenimento del figlio - Mancata determinazione della misura del concorso dei genitori - Statuizione del rimborso nella misura della metà - Ammissibilità - Esclusione.
Ove il coniuge separato, che abbia incontestabilmente tenuto con sé il figlio, azioni giudizialmente il diritto di regresso nei confronti dell'altro coniuge al fine di ottenere il rimborso della quota parte delle spese straordinarie sullo stesso gravanti, queste ultime, in assenza di un pregresso provvedimento giudiziale che abbia determinato la misura del concorso dei genitori al mantenimento, non vanno ripartite in ragione della metà, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi dettato dall'art. 148 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis").
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 14 dicembre 2016, n. 25723
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