Con la modifica del comma 3, il Correttivo ha poi esteso anche ai consorzi fra società cooperative e a quelli tra imprese artigiane la previsione- che prima riguardava solo i consorzi stabili - secondo cui i requisiti generali degli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti, per tali intendendosi, dunque, non solo quelle dei cui requisiti si giova il consorzio stabile - che l'Adunanza Plenaria n. 5/2021 ha assimilato «all'impresa avvalsa (senza bisogno di dichiarazioni, soccorrendo la "comune struttura di impresa" e il disposto di legge)» - ma anche quelle che, nel costituire gli altri tipi di consorzi, vi fanno confluire i requisiti posseduti. La novella appare quindi coerente con la natura di detti soggetti, al cui interno le imprese operano come meri interna corporis
Con gli articoli 25, 26, 27 e 88, il Dlgs 31 dicembre 2024 n. 209 ("Correttivo") è intervenuto sulla Parte III del Libro II del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice"), dedicata ai "Soggetti", con modifiche che hanno inciso sia sulle norme relative alle Stazioni Appaltanti (articoli 62 e 63 e Allegato II.4) sia su quelle relative agli Operatori Economici (articolo 67), per riscrivere o chiarire alcuni punti in tema di qualificazione di tali soggetti.
Le Stazioni Appaltanti
Nel contesto del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza...
LA PROGRAMMAZIONE - Conferenza dei servizi: sì al ruolo dell'amministrazione procedente
di Luca Emanuele Ricci