Civile

Leasing e inadempimento dell'utilizzatore: sul contrasto intervengono le Sezioni Unite della Cassazione

di Alessio Marchetti Pia

Per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017 si applica la disciplina del codice civile, nello specifico l'art. 1526 c.c. in via analogica.

La suddetta legge n. 124 (art. 1, artt.136-140) non ha effetto retroattivo ed è applicabile ai contratti di locazione finanziaria per i quali non si sono ancora verificate le condizioni di risoluzione (di cui all'art.137) per inadempimento dell'utilizzatore al momento della sua entrata in vigore.

Pertanto, solo per i contratti precedentemente risolti e per i quali il fallimento dell'utilizzatore si sia verificato solo dopo la risoluzione del contratto, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, e per quest'ultimo deve essere applicato in via analogica l'art. 1526 c.c. e non quella in luogo del contenuto di cui all'articolo 72-quater L.F.: in merito a questo punto, in tal caso, è impossibile determinare le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né è altrimenti consentito pervenire a un'applicazione retroattiva della legge n. 124.

Il problema riguarda la determinazione delle norme applicabili in caso di inadempimento del contratto di locazione finanziaria da parte dell'utilizzatore prima dell'introduzione di una specifica disciplina ai sensi della legge n. 124, ossia se si debba applicare l'art. 1526 c.c. (vendita con riserva di proprietà) o l'art. 72-quater L.F. (scioglimento del contratto di locazione finanziaria per fallimento dell'utente).

I quesiti proposti alle SS.UU. con l'ordinanza interlocutoria n. 5022 del 25 febbraio 2020 della Cassazione sono per chiarezza riportati di seguito:

1) se l'interpretazione della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140, secondo cui tale norma imporrebbe di abbandonare (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) il tradizionale orientamento che applica alla risoluzione del contratto di leasing traslativo l'art. 1526 c.c., sia coerente coi principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento;

2) se sia legittimo il procedimento di applicazione analogica definita "diacronica", per effetto del quale la norma da applicare per analogia al caso concreto potrebbe anche non esistere al momento di realizzazione della fattispecie, purché esista al momento della decisione.

Le Sezioni Unite hanno risposto a tali quesiti (Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 28 gennaio 2021 n. 2061) confermando l'applicazione della regola prevista dall'art. 1526 c.c. nel caso di inadempimento dell'utilizzatore in un contratto di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, basandosi sulle seguenti considerazioni:

1) la disciplina recata dalla legge n. 124 non ha carattere retroattivo poiché manca una disposizione in tal senso da parte del legislatore e la stessa è intervenuta in modo innovativo a colmare una lacuna ordinamentale circa la disciplina del contratto di locazione finanziaria e non già per fornire un'interpretazione autentica di un assetto legale precedente. Ciò è conforme al principio della certezza del diritto (Corte di Giustizia art. 6 CEDU), recepito dall'ordinamento comunitario dall'art. 6 TUE, e da tre corollari: il principio di irretroattività delle norme; il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di salvaguardia dei diritti quesiti;

2) l'art. 72-quater L.F., è una norma eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale, che presuppone lo scioglimento del contratto per volontà del curatore e per effetto del fallimento. Pertanto, a seguito dell'inadempimento del contratto da parte dell'utilizzatore, non è possibile effettuare un'applicazione analogica per risolvere il contratto di locazione, poiché quest'ultimo rappresenta un istituto completamente differente con riferimento anche alla tutela concordata (restitutoria e non anche risarcitoria nell'ipotesi di scioglimento del contratto ex art. 72-quater L.F). Infatti, proprio nell'ambito di detta distinzione, si apprezza la diversità di tutela somministrata dai due istituti, quello dello scioglimento contrattuale volto a riconoscere tendenzialmente solo una tutela restitutoria e non anche risarcitoria (secondo quanto si evince anche dal quarto comma dell'art. 72 L.F.), come invece accorda il rimedio generale della risoluzione per inadempimento, la cui azione potrà essere coltivata nei confronti della procedura ove promossa prima della dichiarazione di fallimento, dovendo il contraente far valere le conseguenti pretese restitutorie e di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 92 e ss. L.F., come stabilito dal quinto comma del citato art. 72 L.F.;

3) in base alla disciplina dettata dall'art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere quindi di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 L.F., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l'applicazione dell'eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l'onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa;

4) l'orientamento che considera applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c. nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore nel leasing traslativo appare quindi accettabile, poiché si riscontra la stessa ratio, che consiste nel tutelare l'equilibrio delle posizioni delle parti contrattuali; infatti, si fornisce una garanzia anche al venditore / concedente attraverso la previsione di un equo compenso (che potrà essere ridotto qualora eccessivo, per evitare un arricchimento ingiustificato) e del risarcimento del danno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Corte di Cassazione Sezione U Civile Sentenza 28 gennaio 2021 n. 2061 (Massima)

Sezioni Unite

Avv. Daniela Pietrini, Avv. Sabrina Setini - Contratti d'impresa

Dottrina