Rassegne di Giurisprudenza

Leasing finanziario, fallimento dell'utilizzatore e disciplina applicabile

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Leasing finanziario - Risoluzione - Inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Leasing di godimento - Disciplina ex articolo 1526 c.c. - Legge n. 124 del 2017 - Applicazione - Limiti
La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza, non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater I.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017. Corte di Cassazione, civ., sez. U., sentenza del 28 gennaio 2021, n. 2061

Locazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Incidenza dell'art. 72 - Quater l. fall. sull'applicabilità dell'art. 1526 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente).
Corte di Cassazione, civ., sez. III, ordinanza del 12 febbraio 2019, n. 3965

Fallimento - Effetti sui rapporti giuridici preesistenti - Leasing - Leasing traslativo - Risoluzione anteriore alla dichiarazione di fallimento - Applicabilità dell'art. 72-quater l.fall. - Esclusione
L'art. 72 quater l.fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo. Infatti, soltanto in quest'ultimo caso può applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c. e il concedente ha l'onere, ove intenda presentare istanza di insinuazione al passivo, di formalizzarne le richieste previste nella norma suddetta.
Corte di Cassazione, sez. I, civ., Ordinanza del 28 novembre 2018 n. 30820

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione richiesta dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore - Locatario assoggettato a concordato preventivo - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. - Sussiste - Disciplina di cui all'art. 72 quater l.fall. - Applicabilità per analogia - Esclusione - Fondamento.
In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.
Corte di Cassazione, civ., sez. VI-1, ordinanza del 18 giugno 2018, n. 15975.