Penale

Legge “spazzacorrotti”, per fatti antecedenti no all’interdizione perpetua del corruttore

La Cassazione, sentenza n. 13092/2025, ha affermato che la pena accessoria è illegale, in quanto non rispetta l’articolo 29 cod. pen.

di Francesco Machina Grifeo

La pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici per il corruttore non si applica ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, cd. “legge spazzacorrotti”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 13092/2025, accogliendo sotto questo profilo il ricorso dell’imputata condannata per la dazione di denaro ad un funzionario pubblico in cambio di favori.

La donna, referente di una associazione legata al Brasile, aveva corrotto il responsabile dell’ufficio dello stato civile di un comune dell’interland napoletano col fine di istruire pratiche per il riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di persone brasiliane, omettendo le dovute verifiche istruttorie. In particolare, erano state aggirate le prescrizioni del Ministero dell’Interno “per contrastare l’aumento di casi di falsificazione dei documenti e delle certificazioni utilizzate dai soggetti, provenienti soprattutto dai paesi dell’America Latina, per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis”.

Il 28 marzo scorso il Governo ha approvato una stretta sul riconoscimento della cittadinanza sancendo, con un Dl (approvato anche un Ddl sul tema) che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno due anni continuativi in Italia.

Tornado alla pronuncia della Cassazione in tema di corruzione, la Sesta Sezione penale ha affermato che costituisce pena accessoria illegale, in quanto inflitta al di fuori del paradigma normativo di cui all’articolo 29 cod. pen., l’interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta, ex articolo 317-bis cod. pen., nei confronti del corruttore, per effetto di condanna per fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La Suprema corte, infatti, dopo aver respinto i diversi motivi di ricorso presentati, ha rilevato d’ufficio che alla corruttrice era stata applicata la misura accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che non era prevista dalla legge del tempo. La legge 6 novembre 2012, n. 190, vigente al tempo dei fatti aveva esteso l’ambito applicativo dell’articolo 317-bis cod. pen. attraverso il riferimento ai reati di cui agli articoli 319 e 319-quater cod. pen. La norme non conteneva, però, alcun riferimento alle pene stabilite per il corruttore dall’articolo 321 cod. pen., che, a sua volta, non faceva riferimento all’articolo 317-bis cod. pen.

La pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, specificamente prevista dall’articolo 317-bis cod. pen., dunque, non poteva trovare applicazione nei confronti del corruttore. In tal senso, conclude la Corte sul punto, “depone significativamente la circostanza che la legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha modificato l’art. 317-bis cod. pen., prevedendone espressamente l’applicazione anche nel caso, come quello in esame, di condanna per il corruttore ai sensi dell’art. 321 cod. pen.”.

La sentenza impugnata, dunque, è stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

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