Penale

Legittima difesa, il «grave turbamento» fa annullare la condanna

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di Giovanni Negri

Sparò a un albanese disarmato, all’esterno della propria abitazione, dove lo straniero aveva cercato di introdursi. E poi ne gettò il corpo in un fiume. La Cassazione annulla la condanna di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa e rinvia alla Corte di assise di appello per valutare l’impatto della legge di riforma della legittima difesa. Inizia a far sentire i suoi effetti il «grave turbamento», nuovo elemento aggiunto dalla legge a fondamento della causa di non punibilità per l’azione difensiva.

La Cassazione mette in evidenza innanzitutto come, anche dopo la riforma della legge 36/2019, non si può considerare esente da responsabilità penale la condotta di chi utilizza un’arma contro la persona «quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all’interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l’attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva». Quando poi esiste la necessità della difesa contro un pericolo attuale di un’offesa indirizzata solo ai beni, la presunzione di proporzionalità sull’uso dell’arma sarà applicabile quando non c’è desistenza dall’azione criminale.

Venendo invece al punto dell’eccesso colposo, la sentenza ammette, in sintonia con il ricorso, che la legge 36/2019 ha inciso in maniera profonda sull’istituto, restringendo l’ambito del penalmente rilevante e stabilendo l’esclusione da punibilità quando chi ha agito lo ha fatto per la protezione della propria o altrui incolumità «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Trattandosi di una misura penale più favorevole, non è incerta la sua applicazione retroattiva.

La pronuncia ricorda poi che, tra gli elementi che possono avere impedito una difesa normale, non può essere annoverata la notte (come invece prevedevano precedenti proposte di riforma).

La Corte si trova così nelle condizioni di dovere fare i conti con la difficile ricostruzione di un elemento psicologico come il grave turbamento. Compito che dovrà essere svolto dai giudici di appello. Ai quali però dalla Cassazione arriva una serie di indicazioni. Servono, afferma la Corte, parametri oggettivi cui agganciare il giudizio e, quindi, sono irrilevanti stati d’animo che hanno ragioni e cause già esistenti o diverse; nello stesso tempo, la valutazione dovrà considerare, alla luce della situazione di fatto, se e in che misura il pericolo in atto ha provocato in chi agisce «un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa».

Altri parametri di riferimento potranno essere rappresentati dall’analisi sulla maggior o minore lucidità e freddezza che hanno caratterizzato l’azione difensiva, anche nei frangenti immediatamente precedenti e successivi l’evento.

Corte di cassazione, Terza sezione penale, sentenza 10 dicembre 2019 n. 49883

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