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Legittima l'ingiunzione al condomino moroso senza previa costituzione in mora

Secondo il tribunale di Roma nel giudizio di opposizione a decreto monitorio sugli oneri condominiali l'ente collettivo soddisfa l'onere probatorio con la produzione delle delibere assembleari

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di Fulvio Pironti

Non è necessaria la preventiva diffida al condomino moroso per la concessione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Lo precisa il Tribunale di Roma con sentenza del 27 dicembre 2022, n. 19006.

Il caso
La vicenda si origina da un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale capitolino su richiesta di un condominio contro tre comproprietari di un alloggio. Avverso il monitorio, riguardante quote condominiali inevase, i condebitori ingiunti hanno proposto opposizione adducendo la omessa trasmissione delle richieste di pagamento, del previo invio della lettera di costituzione in mora e della eventuale predisposizione di un piano di rientro. Hanno chiesto la sospensione della efficacia monitoria e la dichiarazione di nullità del decreto poiché non preceduto da formale lettera di diffida.

La decisione
Il decidente chiarisce che nel giudizio di opposizione a decreto monitorio avente ad oggetto oneri condominiali l'ente collettivo soddisfa l'onere probatorio con la produzione delle delibere assembleari mediante le quali sono state approvate le spese contenute nei relativi bilanci. Rileva che, nel caso di specie, gli oneri comuni chiesti in via monitoria riguardano importi regolarmente approvati e ripartiti. Tant'è che l'opposto ha depositato numerosi verbali d'assemblea racchiudenti deliberazioni approvative di bilanci preventivi e consuntivi in uno agli stati di riparto.
Le decisioni assembleari costituiscono titolo per il recupero di quanto dovuto dagli opponenti e indicano le debitorie poste a loro carico. Non essendo state impugnate, né sospese e tantomeno revocate dall'assemblea, sono divenute definitive sicché sui condebitori incombe l'obbligo di corrispondere le relative quote. Essendo i decisum assembleari validi, efficaci e vincolanti, devono ritenersi dovute le somme scaturenti dalla opposta ingiunzione. D'altronde, il credito del condominio è certo ed esigibile dalla approvazione assembleare, anche solo della previsione, sino a quando non subentri il consuntivo. Va escluso che il credito diventi esigibile una volta recapitata la diffida di pagamento.
Per il giudicante gli opponenti, per superare la creditoria vantata dal condominio, avrebbero dovuto provare l'eseguito pagamento. Invece, omettendo ogni censura sulla entità della debenza, si sono limitati a criticare di non aver ricevuto alcuna lettera di messa in mora ritenendola elemento imprescindibile per il recupero coatto del credito. Tra l'altro, anche la Suprema Corte (Cassazione n. 21313/2017, n. 9181/2013) ha ribadito che l'amministratore può agire giudizialmente direttamente alla scadenza delle rate senza necessità di dover trasmettere alcun previo sollecito.
In definitiva, il Tribunale di Roma ha ritenuto infondato il motivo di censura. Ha ribadito che nel recupero delle poste passive approvate e ripartite nessun obbligo di dover trasmettere il sollecito di pagamento è imposto all'amministratore del condominio il quale, in adempimento del proprio ufficio, è tenuto ad agire per il recupero del credito anche senza previa delibera autorizzativa. La costituzione in mora, avendo il fine di interrompere gli effetti prescrizionali costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del condominio. Non, invece, come condizione per procedere al recupero del credito nei confronti del moroso. Per tali ragioni è stata rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

Nota conclusiva
Sebbene la lettera di diffida e messa in mora non sia necessaria, resta pur sempre un valido strumento a disposizione degli amministratori di condominio poiché consente di recuperare creditorie senza aggravare i morosi di inutili ed ulteriori spese. Basterà notiziarli dell'intenzione di procedere in monitorio ponendoli in condizioni di rivalutare l'adempimento o la richiesta di una eventuale rateizzazione.

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