Legittima la registrazione di conversazioni tra colleghi a fini difensivi
Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Registrazioni di conversazioni tra il dipendente e i colleghi di lavoro - Utilizzo a fini difensivi - Consenso dei presenti - Necessità - Esclusione - Legittimità della condotta - Sussiste.
L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Ne consegue che è legittima, e inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 novembre 2021, n. 31204
Lavoro - Licenziamento - Illegittimità - Reintegrazione del lavoratore - Registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro - Insaputa dei colleghi - Nessuna diffusione all'esterno - Esigenze di tutela dei propri diritti.
Non solo è illegittimo ma scatta anche la reintegra del dipendente licenziato, per grave violazione della privacy, per aver registrato, e filmato, delle conversazioni ad insaputa dei colleghi, senza averle mai diffuse all'esterno, ed al solo fine di precostituirsi degli elementi di difesa per salvaguardare la propria posizione in azienda.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 maggio 2018, n. 11322
Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Colloquio tra lavoratore e datore di lavoro - Registrazione ad opera del primo - Natura - Utilizzazione in giudizio - Ammissibilità - Illecito disciplinare - Esclusione - Fondamento.
La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicché la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare. Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 dicembre 2014, n. 27424
Licenziamento disciplinare - Illegittimità - Reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro - Conseguenze economiche - Detrazione dell'aliunde perceptum - Ricorso in cassazione - Motivi di ricorso - Travisamento di fatti - Inammissibilità - Accesso diretto al materiale probatorio - Operazione non consentita in sede di legittimità - Documento e prova documentale - Riproduzioni meccaniche - Registrazione fonografica - Valore probatorio - Illecito disciplinare - E' escluso - Esercizio del diritto di difesa - Giusta causa - Giustificato motivo - Insussistenza - Indennità previdenziali ricevute dal lavoratore - Detrazione del danno risarcibile dovuto dal datore - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Il dipendente può registrare le telefonate e le conversazioni effettuate con il proprio superiore se il suo scopo è quello di utilizzare le registrazioni per precostituirsi una prova a discarico per impugnare il licenziamento. Con questa affermazione la Cassazione ha affermato il carattere di prova in sede civile, nonché penale, della registrazione tra persone. L'iniziativa del dipendente non lede il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in quanto egli è tenuto ad adempiere l'obbligazione lavorativa, ma non anche a non condividere i segreti non funzionali alle esigenze produttive o commerciali dell'impresa; e rientra nel raggio d'azione dell'articolo 51 del Cp che scrimina una tale condotta in nome dell'esercizio del diritto di difesa, che ha portata generale e vale anche per le attività svolte prima che la controversia sia stata instaurata.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 dicembre 2014, n. 27424
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