Civile

Legittima la riparazione dei danni nell’officina scelta dalla compagnia

Ormai molte polizze Rc auto prevedono risarcimenti non in danaro, ma <i>in forma specifica</i> (riparazione diretta in carrozzerie convenzionate con la compagnia). Sono criticate perché ridurrebbero i diritti dell’assicurato. Il Tribunale di Milano lo nega, con un’importante sentenza dell’11 giugno (estensore Filippi).

di Maurizio Hazan

Ormai molte polizze Rc auto prevedono risarcimenti non in danaro, ma in forma specifica (riparazione diretta in carrozzerie convenzionate con la compagnia). Sono criticate perché ridurrebbero i diritti dell’assicurato. Il Tribunale di Milano lo nega, con un’importante sentenza dell’11 giugno (estensore Filippi).

Tali clausole valgono se – dopo un incidente senza colpa – si chiedono i danni alla propria assicurazione con la procedura di indennizzo diretto. Per chi non utilizza la rete convenzionata c’è una penale o un risarcimento limitato a quanto la compagnia avrebbe speso con la riparazione diretta.

Da anni alcune associazioni di consumatori sostengono che queste penalizzazioni violino il principio di integrale riparazione del danno e rendano vessatoria la clausola, perché tesa, tra l’altro, a limitare la libertà dell’assicurato nel contrattare con i terzi. Non solo: le clausole sarebbero nulle per violazione dell’articolo 148, comma 11-bis del Codice delle assicurazioni, secondo cui «resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia».

Critiche che non paiono cogliere nel segno, come ben chiarito dal Tribunale. Il giudice ha, anzitutto, correttamente evidenziato che la riparazione è prevista espressamente dal Dpr 254/2006 di attuazione dell’indennizzo diretto (articolo 14). D’altra parte, la clausola fonda la propria legittimità sul principio dell’articolo 2058 del Codice civile, che disciplina in termini generali il risarcimento in forma specifica come strumento aggiuntivo di favore per il danneggiato. Quindi nulla vieta al contraente di rinunziare preventivamente a tale opzione e al conseguente impegno ad avvalersi ora per allora, in cambio di uno sconto, della rete fiduciaria della compagnia.

Sotto il profilo consumeristico, poi, l’Antitrust ha, da tempo, apertamente apprezzato le finalità di tali clausole (indagine n. IC42 del 2013). E la lettera al mercato dell’Ivass del 24 luglio 2017 non esclude la legittimità di tale clausole, limitandosi a raccomandarne una stesura equilibrata e tale da escluderne in concreto profili di vessatorietà.

In definitiva, la diretta presa in carico del danno da parte della compagnia, se ben costruita, risponde ad una logica virtuosa e di servizio, nell’interesse di utenza e mercato.

La crescente diffusione di tali forme di risarcimento risponde a una concezione più moderna dell’assicurazione danni, con vantaggi per il danneggiato: oltre a beneficiare dello sconto, non deve anticipare denaro e può contare su un servizio completo. La compagnia ha il diretto controllo della riparazione, evitando possibili frodi e risparmiando. Tutti benefici che però sono reali solo se il servizio è davvero di qualità.

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