Comunitario e Internazionale

Legittimi gli aiuti di Stato concessi dalla Regione Sardegna alle compagnie aeree low cost

La natura degli obiettivi perseguiti dallo Stato nel concedere un finanziamento è priva di rilievo nella valutazione dell'attribuzione o meno di un vantaggio alle imprese beneficiarie, atteso che la normativa UE sugli aiuti di Stato non distingue le misure statali a seconda della loro causa o del loro scopo

di Cesare Rizza e Giulia Lodigiani*

Con la sua pronuncia del 17 novembre 2022 (C-331 e 343/20), la Corte di giustizia dell'UE ha posto fine, almeno per il momento, alla vicenda giudiziaria che ha visto protagoniste alcune tra le principali compagnie aeree low cost.

Con legge n. 10/2010 la Regione Sardegna aveva autorizzato le società di gestione dei 5 aeroporti dell'isola a concludere accordi con i vettori interessati (quali ad esempio gli aeroporti di Cagliari-Elmas e Olbia con una low cost spagnola e una low cost inglese), per incrementare e destagionalizzare la connettività aerea e per azioni di pubblicità e marketing dell'isola come destinazione turistica.

Per la selezione delle compagnie aeree le società di gestione si erano limitate a pubblicare avvisi e scelto l'offerta migliore. Gli accordi in questione stabilivano a quali condizioni e secondo quali modalità le somme anticipate dagli aeroporti, come semplici intermediari, alle compagnie sarebbero state loro rimborsate dalla Regione. L'Italia, nel notificare la misura alla Commissione europea (CE) come prescritto dalle norme UE sul controllo degli aiuti di Stato, aveva enfatizzato l'elemento della prestazione di obblighi di servizio pubblico (OSP) relativi a rotte di interesse strategico.

Nel 2016 il regime notificato è stato dichiarato incompatibile con il mercato interno dalla CE in quanto, grazie alle sovvenzioni dallo stesso previste, i vettori sarebbero stati dispensati di una parte dei costi che in normali condizioni di mercato avrebbero dovuto sostenere per sviluppare e promuovere la loro attività. La CE ha escluso che si trattasse di un regime di compensazione di OSP, dato che la stessa normativa regionale escludeva espressamente che delle sovvenzioni potessero beneficiare rotte già gravate da OSP ai sensi del Regolamento UE n. 1008/2008.

Infine, il test MEO, che consente a certe condizioni di escludere la concessione di un vantaggio economico selettivo e che alcuni dei vettori avevano invocato nel corso dell'istruttoria, non era applicabile. Ciò in quanto, secondo la CE, la misura era diretta a realizzare l'obiettivo di interesse pubblico del rafforzamento dell'economia regionale, piuttosto che quello di generare utili per la Regione in qualità di proprietario degli aeroporti, come avrebbe cercato di fare, appunto, un ipotetico investitore privato normalmente prudente e diligente, operante in condizioni normali di mercato, che si trovi in una situazione il più possibile simile a quella della pubblica autorità.

Dopo che la decisione della CE è stata confermata nel 2020 dal Tribunale UE, che ha respinto i ricorsi per annullamento proposti da alcune compagnie aeree, la Corte di giustizia UE ha accolto gli appelli di una low cost spagnola e una low cost inglese, annullando le due pronunce precedenti. La Corte ha statuito che i motivi invocati dal Tribunale non consentivano di escludere l'applicabilità del test MEO, chiarendo che la natura degli obiettivi perseguiti dallo Stato nel concedere un finanziamento è priva di rilievo nella valutazione dell'attribuzione o meno di un vantaggio alle imprese beneficiarie, atteso che la normativa UE sugli aiuti di Stato non distingue le misure statali a seconda della loro causa o del loro scopo.

Inoltre, la Corte ha ribadito che l'applicabilità del test MEO, nella versione pertinente dell'acquirente privato in economica di mercato, può essere esclusa solamente qualora non esista alcuna possibilità di paragonare il comportamento statale a quello di un operatore privato, in quanto tale comportamento sia inscindibilmente connesso all'esistenza di un'infrastruttura che nessun operatore privato avrebbe mai potuto costituire, ovvero lo Stato abbia agito in qualità di autorità pubblica. Contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, inoltre, l'attuazione di una procedura di gara non è sempre obbligatoria al fine di verificare se l'operazione oggetto d'esame abbia avuto luogo a valori di mercato, ma esistono altri mezzi come la realizzazione di una perizia indipendente o di una valutazione attendibile, rigorosa e completa dei costi pertinenti.

Su questa base, la Corte ha respinto anche l'argomento della CE secondo cui l'Italia non aveva presentato alcun piano industriale, analisi di redditività o altri elementi da cui risultasse l'esistenza di un comportamento conforme al test MEO. Secondo la Corte, non solo la CE era tenuta ad avvalersi dei propri poteri istruttori per ottenere informazioni supplementari, ma avrebbe dovuto esaminare, in maniera più approfondita, gli elementi di valutazione di cui comunque disponeva, atteso che i contratti in oggetto contenevano anche dati relativi alle previsioni economiche e finanziarie a sostegno delle prospettive di redditività dei servizi da fornire.

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*A cura di Cesare Rizza e Giulia Lodigiani - Industry team Infrastrutture, trasporti e costruzioni – CLEARY GOTTLIEB

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