Rassegne di Giurisprudenza

Legittimità dei controlli occulti del datore di lavoro sul lavoratore

L'imprenditore può controllare e accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Controllo diretto del datore o mediante l'organizzazione gerarchica sul lavoratore - Controlli occulti - Legittimità.
La disposizione dell'articolo 3 della l. n. 300 del 1970 secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati, non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti stessi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza né quello di buona fede nell'esecuzione dei rapporti, soprattutto quando questa modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 ottobre 2020 n. 21888

Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Personale di vigilanza - Disciplina ex artt. 2 e 3 legge n. 300 del 1970 - Portata - Potere di controllo dell'imprenditore in via diretta o mediante la propria organizzazione gerarchica - Persistenza - Controlli occulti finalizzati alla tutela del patrimonio all'interno dell'azienda - Ammissibilità - Fattispecie - Controlli posti in essere da dipendenti di una agenzia investigativa - Legittimità.
Le norme poste dagli art. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2104 cod civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4, stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli occulti di un'agenzia investigativa contro attività fraudolente o penalmente rilevanti dei lavoratori volti ad assicurare la stessa sopravvivenza dell'impresa.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 dicembre 2009 n. 26991

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Personale di vigilanza - Art. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori - Portata - Potere di controllo dell'imprenditore in via diretta o mediante la propria organizzazione gerarchica - Persistenza - Modalità - Presupposti - Accertamento effettuato mediante pedinamento di un lavoratore a mezzo di altro dipendente - Legittimità.
Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione indipendentemente dalle modalità di controllo, che può avvenire anche occultamente e a distanza di tempo dall'inizio del rapporto lavorativo senza che vi ostino né il principio di buona fede né il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo ed essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro. Ne consegue che è legittimo l'accertamento effettuato dall'imprenditore mediante il pedinamento di un informatore farmaceutico ad opera di un altro dipendente (nella specie del suo superiore gerarchico) al fine di verificare la corretta indicazione del chilometraggio percorso per le successive richieste di rimborso.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 luglio 2009 n. 16196

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Libertà e dignità del lavoratore - Personale di vigilanza.
La disposizione di cui all'art. 3 legge n. 300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la suddetta posizione particolare di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970 riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 2002 n. 3039