Legittimo il Daspo per l'accensione di torcia illuminante anche se non usata creando un imminente pericolo
Si tratta di uno di quegli artifizi pirotecnici che comportano un insito rischio per l'incolumità delle persone
Il Daspo può ben essere disposto anche per il solo possesso di torcia illuminante nell'ambito di un incontro calcistico. Così, come nel caso concreto è stato ritenuto segno di un comportamento pericoloso e sanzionabile attraverso Daspo l'accensione di un fumogeno pur se non lanciato o utilizzato ponendo le persone presenti nello stadio in concreta situazione di rischio per la propria incolumità personale.
La Cassazione penale - con la sentenza n. 27482/2023 - ha respinto il ricorso del ricorrente cui era stato vietato dal provvedimento questorile l'accesso per 6 anni a tutte le competizioni ufficiali che coinvolgono la squadra seguita per tifo.
La Cassazione conferma la pericolosità della condotta del ricorrente per il possesso e l'accensione della torcia illuminante da lui introdotta nello stadio durante una partita e rigetta i motivi di ricorso che lamentavano diverse lesioni del diritto di difesa.
In effetti, chiarisce la Cassazione che non sussiste alcun termine ordinatorio per la presentazione della memoria difensiva che deve solo poter essere presentata in tempo utile. Ma soprattutto il giudice non è tenuto contrastarla punto per punto essendo sufficiente che nel provvedimento di convalida ne emerga la presa in considerazione da parte del Gip.
Lo stesso dicasi per il diritto di estrarre copia degli atti da parte del difensore. Non esistono precise regole di obblighi o di termini per la messa a disposizione degli atti all'interessato. Di fatto quest'ultimo ha la possibilità di avanzare la richiesta tanto alla Questura quanto al Gip e al pubblico ministero che istruisce la domanda di convalida.
La celerità della decisione su una misura amministrativa che limita la libertà personale giustifica secondo la Cassazione lo stringato regime che in sé non lede il diritto di difesa e la possibilità di un contraddittorio.