Civile

Legittimo limitare il diritto di precedenza del docente che assiste il genitore ai soli trasferimenti infraprovinciali

La Cassazione esclude la nullità del contratto integrativo che riconosce più ampi diritti a chi si occupa del coniuge o dei figli

di Paola Rossi

Il contratto nazionale integrativo del comparto Scuola non è illegittimo nella parte in cui riconosce, al docente che si occupa del genitore invalido, la precedenza al trasferimento solo infraprovinciale e in caso di assegnazioni temporanee. A differenza del coniuge o del genitore docente, che sia caregiver, il quale ha, invece, precedenza anche in casi di mobilità che comportano il trasferimento intraprovinciale favorendo maggiormente il riavvicinamento al domicilio familiare e in particolare al congiunto bisognoso di assistenza.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 35105/2022 - ha rigettato il ricorso di un'insegnante che in primo grado aveva ottenuto ragione dal Tribunale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità della clausola contrattuale integrativa dove riconosce un diritto alla mobilità del docente che assiste un genitore, gradatamente inferiore rispetto a quello di chi assiste un coniuge o la prole.

La Cassazione ritiene che, nel complesso equilibrio tra le esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica e i diritti dei lavoratori che prestano assistenza familiare, non sia affatto illogico che sia proprio la contrattazione collettiva - frutto della partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte - a fissare dei criteri e anche delle diverse situazioni cui riconoscere il diritto alla precedenza su quelli di altri dipendenti. Quindi, aver stabilito che il coniuge e il genitore hanno precedenza nei trasferimenti intraprovinciali non viola il diritto del figlio caregiver al quale sono comunque riconosciuti i punteggi aggiuntivi per la cura familiare e la precedenza vera e propria solo però in ipotesi di mobilità infraprovinciale e temporanea.

Non sono quindi violate dall'articolo 13 del C.C.N.I. (che ha fissato tale differenziazione) le norme degli articoli 21 e 33, comma 5, della legge 104/1992. Infatti, la ricorrente lamentava una violazione di tali norme da parte di quelle contrattuali collettive del comparto. Ma, al contrario del tribunale, la corte di appello e ora la Cassazione hanno interpretato la gradazione "contrattuale" dei diritti riconosciuti agli insegnanti tutelati dalla "104" come legittima e rispondente a un corretto bilanciamento tra le esigenze del datore di lavoro pubblico di programmare le proprie necessità di personale sul territorio nazionale e le tutele che vanno accordate a chi è in situazioni di obiettiva necessità e conseguente difficoltà nello svolgere il proprio lavoro a grande distanza dal domicilio familiare.
Infine, conclude la Cassazione, va affermato che la categoria di soggetti garantiti dalla "104" a cui appartiene la ricorrente, non è stata affatto pretermessa nel riconoscimento delle tutele da accordare. Il mancato riconoscimento della precedenza, in caso di trasferimenti intraprovinciali, per l'insegnante che assiste l'ascendente non è di per sé un'illegittima discriminazione verso una determinata categoria di lavoratori ai quali viene comunque riconosciuta la precedenza negli altri casi di mobilità (infraprovinciale e assegnazioni temporanee) e l'attribuzione degli stessi punti "aggiuntivi" di tutti gli altri lavoratori "104" nelle graduatorie di mobilità.
La Cassazione conferma quindi la decisione di secondo grado non ritenendo l'articolo 13 del contratto nazionale in contrasto con l'articolo 601 del testo unico della scuola che, nel disporre la disciplina di tutela dei portatori di handicap, esplicitamente prevede l'applicazione a tutti i docenti degli articoli 21 e 33 della legge n. 104 e specificamente riconosce un diritto di precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione non di ruolo e della mobilità. Per la Cassazione la limitazione di tale precedenza per alcuni lavoratori risponde a esigenze obiettive e perciò non è ingiustificata.

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