Comunitario e Internazionale

Legittimo il servizio web per la vendita di farmaci non soggetti a prescrizione

Il prestatore che sia privo della qualifica di farmacista deve limitarsi a mettere in contatto i clienti con le farmacie aderenti a quello che è un servizio della società dell’informazione

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Con la sentenza sulla causa C-606/21 la Cgue affronta la questione della legittimità della vendita a distanza di medicinali senza prescrizione. E precisa le condizioni alle quali uno Stato membro può vietare un servizio che consiste nel mettere in contatto farmacisti e clienti per l’acquisto on line di medicinali.

Il caso a quo
Una società era stata condannata a interrompere il servizio reso tramite il proprio sito web di acquisto di prodotti farmaceutici e medicinali che non richiedono ricetta medica. Il servizio veniva espletato a partire dai siti web di diverse farmacie aderenti. In pratica, veniva messo a disposizione dei potenziali pazienti un catalogo preregistrato di prodotti. La selezione dei medicinali e il relativo ordine d’acquisto veniva poi trasmesso alle farmacie il cui sito era presente su quello della società intermediaria spovvista della qualifica di farmacista. Infine, il pagamento del prezzo avveniva attraverso un sistema unico, comune a tutte le farmacie, fondato su un apposito conto.

L’Unione francese dei raggruppamenti di farmacie aveva però contestato la legittimità di tale sito web, perché a suo avviso, il servizio fornito faceva partecipare la società che lo gestiva al commercio elettronico di medicinali. Circostanza che avrebbe fatto scattare il divieto imposto dalla legge nazionale che impedisce la vendita di medicinali da parte di persone prive della qualifica di farmacista.

Il rinvio pregiudiziale
La Corte d’appello di Parigi ha perciò chiesto alla Cgue se una tale attività costituisca un servizio della società dell’informazione e se il diritto dell’Unione consenta agli Stati membri di vietarne la fornitura. Come nel caso dello specifico servizio web che mette in contatto farmacisti e clienti per vendere - a partire dai siti di farmacie aderenti - medicinali non soggetti a prescrizione medica.

La Corte, in primis, afferma che il servizio di mettere in contatto farmacisti e potenziali pazienti per la vendita di medicinali rientra nella nozione di «servizio della società dell’informazione».

I principi dettati dalla Cgue
Nella sua sentenzala Corte dichiara che qualora il prestatore del servizio non possieda la qualifica di farmacista procedendo egli stesso alla vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione, lo Stato membro di stabilimento ha facoltà di vietargli la fornitura di tale servizio.

 Al contrario, qualora il prestatore si limiti, mediante una prestazione “propria e distinta dalla vendita”, a mettere in contatto venditori e clienti, gli Stati membri non potranno opporre il divieto in quanto la società che offre il servizio partecipa al commercio elettronico e l’assenza della qualifica di farmacista non rileva.

Conclude la Cgue chiarendo che se è vero che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone autorizzate o legittimate a vendere a distanza al pubblico medicinali non soggetti a prescrizione medica, essi devono anche provvedere affinché essi siano acquistabili mediante i servizi della società dell’informazione e un tale servizio non può essere vietato per i medicinali non soggetti a prescrizione. Tale conclusione contiene l’interpretazione della norma europea rilevante nella questione risolta: l’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001,

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