Lettera di licenziamento: specificazione dei motivi
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Comunicazione - Contenuto - Esposizione dei motivi del recesso - Obbligo - Esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento - Esclusione.
Il datore di lavoro è obbligato a comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento; è invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa; non è neanche tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, la prova degli indicati motivi.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 agosto 2020, n. 16795
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo licenziamento individuale - Comunicazione scritta - Onere di specificazione dei motivi - Portata - Fondamento - Modifica dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento. (Nella specie, relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2013, la S.C. ha escluso la necessità che il datore di lavoro, avendo chiaramente indicato come motivo di recesso la sopravvenuta parziale inidoneità fisica del lavoratore, fosse anche tenuto a esporre le ragioni che rendevano impossibile rinvenire in azienda posti disponibili, compatibili con l'idoneità fisica residua).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 marzo 2019 n. 6678
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere.
Il datore di lavoro ha l'onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l'onere di "provare" il motivo addotto (producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale la lettera che comunicava il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte in azienda doveva ritenersi valida anche se non corredata del certificato medico di inidoneità in essa richiamato).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 marzo 2003 n.3245
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto - Licenziamento.
Il principio dell'immutabilità del motivo del recesso del datore di lavoro non implica che lo stesso debba essere specificato in tutti i suoi elementi di fatto e di diritto all'atto del licenziamento, essendo invece sufficiente che sia indicata la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze di fatto essenziali di tal che in sede di impugnazione e di giudizio non può essere invocata una fattispecie totalmente diversa, mentre è sempre possibile precisare quella dedotta esplicitando elementi di fatto non puntualmente indicati nella motivazione del licenziamento.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 giugno 1985 n.3752
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