Penale

Liberazione anticipata, l'ordinanza va notificata al difensore d'ufficio ai fini del reclamo

Le sezioni Unite aderiscono all'orientamento che ritiene necessaria la difesa tecnica di un avvocato in materia di libertà personale

immagine non disponibile

di Paola Rossi

La Cassazione risolve in senso affermativo il dubbio sulla necessità che il magistrato di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza di liberazione anticipata, nomini un difensore d'ufficio in assenza di quello di fiducia, al fine di potergli notificare l'ordinanza con cui decide, che è soggetta a reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza. Tale presa di posizione delle sezioni Unite penali, che compone il contrasto tra due orientamenti, mira a garantire un pieno contraddittorio in un procedimento incidente su diritti costituzionali del condannato quali l'esercizio di una piena difesa e la tutela della libertà personale.

La sentenza n. 12581/2021 ha fornito così l'interpretazione corretta dell'articolo 69 bis dell'Ordinamento penitenziario, dove è espressamente richiamato l'articolo 127 del Codice di procedura penale che prevede la notifica delle decisioni in camera di consiglio al difensore di fiducia e, in sua assenza, a quello d'ufficio che lo stesso giudice è tenuto a nominare.

Al di là di un contraddittorio eventuale e differito che viene a instaurarsi quando l'istante contesta la decisione reiettiva del giudice di sorveglianza, il reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza ha pacificamente la natura di impugnazione. Ciò è confermato dalla legge del 2002 che ha previsto l'incompatibilità del magistrato di sorveglianza a sedere nel collegio che decide sul reclamo. Quindi se per "errore" il magistrato adotta una decisione senza notificarla al difensore non decorrono i termini per la proposizione del gravame da parte dell'avvocato nominato in prossimità dell'udienza di reclamo e che può utilmente depositare memorie difensive. Perciò se, come nel caso giunto fino alle sezioni Unite, l'istante nomina un difensore di fiducia, solo successivamente all'emissione dell'ordinanza reiettiva a lui stesso comunicata o notificata e in prossimità dell'udienza davanti al Tribunale, tale nomina oltre che valida sana il vizio di annullabilità dell'ordinanza originaria, ossia l'errore del giudice che non aveva nominato il difensore d'ufficio al quale notificarla.

L'effetto sanante deriva dall'effettiva proposizione del reclamo che, grazie alla nomina di un avvocato, è pienamente frutto di una completa assistenza tecnica costituzionalmente dovuta a chi sopporta restrizioni della libertà personale. Ciò determina il rinvio dalle sezioni Unite al Tribunale, a seguito dell'annullamento in sede di legittimità dell'ordinanza che aveva giudicato tardivo il reclamo del difensore. Infatti, in assenza di tale effetto sanante, il difetto di notificazione al difensore dell'ordinanza originaria da parte del magistrato di sorveglianza avrebbe determinato il rinvio nelle sue mani affinché procedesse correttamente alla notificazione riaprendo la via al reclamo di parte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©