Lavoro

Licenziamenti collettivi Meridiana Fly illegittimi: era un soggetto unico con Air Italy

Per la Suprema corte sentenze nn. 32474-75-76 depositate oggi la platea di riferimento andava allargata

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Con tre sentenze depositate oggi, la Cassazione (nn. 32474-76) ha respinto i ricorsi di Air Italy contro la reintegra di altrettanti dipendenti licenziati da Meridiana Fly. Per la Suprema corte, infatti, i giudici di merito una volta accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy Flee Management Company s.p.a.), hanno "correttamente" dichiarato la illegittimità del licenziamento collettivo perché la verifica degli esuberi andava effettuata "tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società Air Italy s.p.a.".

E che si trattasse di una struttura aziendale unica, per i giudici, è reso evidente dalla "protratta e costante" composizione "mista" degli equipaggi; dalla assegnazione di quasi tutta la operatività di volo da Meridiana Fly ad Air Italy; dall'utilizzo di Air Italy di slot facenti capo a Meridiana; dalla messa in comune della gestione amministrativa e finanziaria ma anche della pianificazione economica e della gestione del personale, delle relazioni industriali ecc

Del resto, secondo il giudice di legittimità l'esistenza di un unico centro di imputazione è configurabile in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

E l'accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale, per la Cassazione "esclude che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal dipendente la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell'interesse - indifferenziato - delle due società solo formalmente distinte". "Il dato fondamentale è infatti rappresentato dalla totale integrazione fra le attività di Meridiana Fly e Air Italy che non consente di distinguere nell'ambito dell'attività prestata dal lavoratore quanto riferibile all'una o all'altra società; la prestazione deve ritenersi effettuata infatti in favore dell'unico soggetto datoriale risultante dalla integrazione della struttura organizzativa ed amministrativa".

Mentre "deve ritenersi che l'esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l'utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all'altro datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé ostativo alla configurazione di un'impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell'esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini".

"Conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale - conclude la Corte - è la necessità che la procedura collettiva attivata da Meridiana Fly coinvolgesse i lavoratori in organico non solo alla detta società ma anche a Air Italy, cioè tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dalla integrazione delle due società, come viceversa non è avvenuto".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©