Licenziamenti: non conta tanto l'esiguità del danno arrecato quanto la propensione a reiterare la condotta illecita
Il datore deve avere la massima fiducia sulle capacità del prestatore di operare secondo criteri di assoluta trasparenza e rispettando le procedure aziendali
Il licenziamento è una misura che il datore può infliggere a un proprio dipendente non tanto in funzione dell'entità del danno (esiguo) arrecato all'azienda, ma per la predisposizione del lavoratore a reiterare il comportamento scorretto, con possibilità di commettere in futuro altri illeciti, rompendo in questo modo il vincolo fiduciario tra datore e prestatore. Lo precisa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 36861/22.
Venendo ai fatti la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, all'esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha respinto il ricorso proposto da un soggetto volto a impugnare il licenziamento disciplinare intimato da un colosso italiano dell'energia in data 22 dicembre 2015. I giudici di merito – in sintesi – hanno ritenuto fondati gli addebiti contestati al lavoratore, consistiti:
a) nell'avere, reiteratamente e in più occasioni, intrattenuto colloqui telefonici (oggetto di intercettazione) con un ex dipendente della società indagato nell'ambito di un procedimento penale, fornendo a costui informazioni commercialmente sensibili al fine di consentirgli di compiere operazioni illecite in danno dell'impresa;
b) nell'essersi adoperato per accelerare l'evasione delle pratiche segnalate da detto ex dipendente prima della loro naturale scadenza, con l'intento di favorire i clienti che ne avevano avanzato richiesta;
c) nell'avere ritirato misuratori di energia senza rilevare la presenza di evidenti segni di manomissione sugli stessi e senza darne comunicazione alle strutture preposte secondo le procedure aziendali in vigore.
La Cassazione - in pieno accordo con i giudici di merito - accertati tali fatti, ha ritenuto giustificato il licenziamento, argomentando che, "al di là dell'effettivo pregiudizio arrecato, rilevano l'intensità dell'elemento soggettivo (chiaramente intenzionale) e la delicatezza delle mansioni svolte (operaio addetto, tra l'altro, all'installazione e disinstallazione dei misuratori di energia elettrica), che richiedono il massimo affidamento da parte del datore di lavoro circa la capacità del prestatore di operare secondo criteri di assoluta trasparenza e rispettando le procedure aziendali destinate proprio ad impedire tentativi di frode in danno dell'azienda".