Licenziamento collettivo e requisiti di validità dei criteri di scelta dei lavoratori
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Requisiti di validità.
In materia di licenziamenti collettivi, i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa, e non possono implicare valutazioni di carattere discrezionale, neanche sotto forma di possibile deroga all'applicazione di criteri in sé oggettivi.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2022, n. 33623
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Fondamento e requisiti di validità - Fattispecie.
In tema di licenziamenti collettivi, è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità. (Nella specie, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l'accordo che circoscriveva l'ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori "inbound" di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale "inbound" delle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 maggio 2021, n. 12040
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere determinazione concordata dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare - Fondamento e requisiti di validità - Razionalità - Fattispecie.
In tema di licenziamenti collettivi, tra imprenditore e sindacati può intercorrere un accordo per la determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in adempimento della funzione regolamentare delegata dall'art. 5 della l. n. 223 del 1991, stabilendo criteri anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività, razionalità e non discriminazione. (Fattispecie in cui l'accordo raggiunto non è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti perché individuava nell'unico addetto al reparto soppresso dall'imprenditore il lavoratore da licenziare, senza tenere conto delle molteplici professionalità documentate del dipendente, risultando così omessa ogni comparazione con gli addetti agli altri reparti rimasti in funzione).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 7 gennaio 2020, n. 118
Licenziamento collettivo - Criteri di scelta - Individuazione nell'accordo sindacale di criteri difformi da quelli legali - Legittimità - Requisiti - Oggettività, razionalità ed assenza di discrezionalità nella selezione.
In materia di licenziamenti collettivi tra imprenditore e sindacati può intercorrere, ex art. 5 della legge 23 Luglio 1991, n. 223, un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità; anche l'adozione di un unico criterio di scelta è legittima (ad esempio la prossimità del lavoratore a pensione) se tale criterio consente l'esauriente ed univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento e risulta, quindi, applicabile senza margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 dicembre 2016, n. 25188
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