Rassegne di Giurisprudenza

Licenziamento collettivo e rinuncia o riduzione dell'indennità sostitutiva del preavviso

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Licenziamento collettivo - Accordo sindacale - Riduzione delle mensilità di preavviso - Contratto di prossimità ex art. 8 D.L. 138/2011 - Configurabilità - Deroga in peius rispetto al CCNL e alla legge – Ammissibilità - Ratio - Gestione della crisi di impresa - Riduzione costi - Legittimità
È legittimo, in quanto configurante un'intesa ex art. 8 del decreto legge 138/2011, l'accordo sindacale - raggiunto nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo - che preveda la riduzione dell'indennità spettante al lavoratore avviato alla mobilità a titolo di mancato preavviso dalle sei previste dal CCNL alle tre mensilità oggetto di accordo. Le specifiche intese ex articolo 8, infatti, in quanto normativamente preordinate, tra l'altro, a finalità di gestione di crisi aziendali ed occupazionali, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, prevedendo la riduzione del trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso, che, nell'ambito di un'operazione di licenziamento collettivo, mira ad assicurare un minor costo sociale dell'operazione in questione e a salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa e la relativa occupazione secondo le finalità cui è diretta la stessa legge n. 223 del 1991.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 giugno 2021, n. 16917

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - In genere specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 148 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011 - Disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro - Derogabilità - Esclusione dell'indennità sostitutiva di preavviso - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di contrattazione aziendale, le specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, in quanto normativamente preordinate, tra l'altro, a finalità di gestione di crisi aziendali ed occupazionali, possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, prevedendo l'esclusione del trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso, che, nell'ambito di un'operazione di licenziamento collettivo, mira ad assicurare un minor costo sociale dell'operazione in questione e a salvaguardare la prosecuzione dell'attività d'impresa.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 luglio 2019, n. 19660

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere - Fondo di solidarietà di cui al d.m. 28 aprile 2000, n. 158 - Prevista erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della correlata contribuzione - Accesso alle provvidenze condizionato da previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva - Interpretazione - Accettazione della risoluzione anticipata del rapporto ed acquiescenza al licenziamento - Conseguenze - Impugnazione successiva del licenziamento - Configurabilità - Esclusione.
Il d.m. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l'erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione ex art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo (art. 5), condizionando l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l'anticipata risoluzione del rapporto (artt. 10, 11, 14-16). Ne consegue che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della "ratio" della normativa recata dal citato d.m. (che è quella di contenere al massimo l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l'acquiescenza al licenziamento e precludendone, quindi, la successiva impugnazione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 giugno 2015, n. 12636

Lavoro - Accesso al fondo di solidarietà - Impugnazione del licenziamento - Esclusione.
La richiesta di accesso al fondo di solidarietà preclude ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la possibilità di impugnare il recesso. La legge infatti prevede espressamente che il lavoratore, chiedendo i benefici, rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva - preavviso e indennità che implicano evidentemente la risoluzione del rapporto. Ne consegue che, una volta presentata la domanda per l'intervento del fondo, è escluso un successivo ripensamento e l'impugnazione del recesso.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2010, n. 20358