Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta e legittimazione all'impugnazione
Lavoro - Licenziamento collettivo - Domanda di annullamento per violazione dei criteri di scelta - Lavoratore legittimato a proporla - Individuazione.
In materia di licenziamenti collettivi, nel caso di violazione dei criteri di scelta, l'annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, bensì solo da chi non sarebbe stato ricompreso nella platea dei destinatari dell'atto espulsivo ove la violazione non fosse stata realizzata. Ciò perché l'azione di annullamento, a differenza di quella di nullità, presuppone un interesse qualificato e richiede che il vizio abbia avuto incidenza determinante nell'adozione dell'atto contestato.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 maggio 2021 n. 14198
Lavoro subordinato - Licenziamento collettivo - Impugnazione - Violazione criteri di scelta - Annullabilità del licenziamento - Legittimazione dei dipendenti che non abbiano subito gli effetti dell'illegittimità – Esclusione.
Nella fattispecie dell'annullabilità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta l'annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati. Soltanto coloro che, tra i lavoratori, abbiano in concreto subito gli effetti della illegittimità, in quanto determinante la loro collocazione in mobilità, hanno un interesse qualificato e sono destinatari della tutela apprestata dalla norma dell'articolo 5 L. 223/1991.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 maggio 2019 n. 13871
Licenziamento collettivo - Criteri di scelta - Interesse ad agire - Concreto pregiudizio per effetto della violazione dell'art. 5 L. 223/91 - Necessità.
A pena di difetto di interesse ad impugnare il licenziamento è necessario che risulti che il lavoratore che lamenti una discriminazione o, comunque, una violazione dei criteri di scelta a proprio danno si sia visto inserire nel novero degli esuberi per far posto ad un altro o ad altri dipendenti che, pur appartenendo alla medesima platea di lavoratori potenzialmente licenziabili, nondimeno abbiano beneficiato di un'erronea applicazione dei criteri di scelta o di criteri di scelta generici o discrezionali adoperati dal datore di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 31 maggio 2017 n. 13803
Lavoro e formazione - Licenziamento - Collettivo - Domanda di annullamento per violazione dei criteri di scelta - Lavoratore legittimato a proporla - Individuazione. (Legge 223/1991, articolo 5)
In materia di licenziamenti collettivi, l'annullamento del recesso per violazione dei criteri di scelta di cui all'articolo 5 della legge 223/1991 nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche di cui alla legge 92/2012, non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto al licenziamento.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 dicembre 2016 n. 24558