Civile

Licenziamento «disciplinare» dell’apprendista solo con le tutele dello statuto dei lavoratori

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di Paola Rossi

All'apprendista, licenziato in ragione delle «lamentele dei clienti», vanno garantite le tutele del procedimento disciplinare così come previste all'articolo 7 dallo Statuto dei lavoratori del 1970: la previa contestazione del motivo e la garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio col datore di lavoro. Sì perché - come afferma la decisione della Cassazione n. 2356 di ieri - anche se non formalmente disciplinare il licenziamento, per "colpa" del dipendente anche se apprendista, è comunque "ontologicamente" disciplinare.

Rapporto dipendente bifasico - Per la Cassazione, nonostante l'apprendistato sia destinato alla qualificazione tecnica e professionale, al centro del rapporto di lavoro che si instaura vi è comunque la prestazione lavorativa. E il rapporto che si instaura - al netto del possibile recesso del datore alla scadenza del periodo - è equiparabile al lavoro a tempo indeterminato, con la conseguente applicazione delle tutele del procedimento disciplinare durante tutto il periodo dell'apprendistato. A conferma di ciò la Corte di legittimità, fa rilevare che, nel silenzio del datore, alla scadenza del contratto di apprendistato questo si traduce senza soluzioni di continuità in assunzione tout court, a titolo di lavoro subordinato. La Cassazione lo definisce perciò come rapporto di lavoro "bifasico" di tipo subordinato: la prima fase connotata da una causa mista di prestazione contro retribuzione, ma anche formazione; mentre la seconda è eventuale e scatta se il datore non esercita il proprio diritto di recesso alla scadenza del termine dell'apprendistato, che automaticamente prosegue pienamente nell'alveo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Equiparazione delle tutele - La Corte costituzionale aveva già affermato negli anni '70 l'equiparazione dei tirocinanti ai dipendenti in termini di tutele, dichiarando illegittima la loro esclusione dalle previsioni della legge sui licenziamenti individuali, la 104 del 1966 . E, sempre la Consulta più di recente ha confermato che il fatto della subordinazione al datore di lavoro determina l'applicazione delle tutele dello statuto dei lavoratori, anche se in tal caso si trattava di figure manageriali verticistiche dove la fiducia che è pietra angolare del rapporto alle dipendenze dell'imprenditore non basta a far venir meno - ad esempio - il diritto al preavviso e le garanzie dell'articolo 7 in questione.

Corte di cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza 3 febbraio 2020 n. 2365

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