Licenziamento illegittimo: irreversibile l'opzione reintegrazione nel posto di lavoro e indennità sostitutiva
Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento - Illegittimità - Diritto del lavoratore di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva - Natura di atto negoziale autonomo - Sentenza di riforma - Effetti espansivi ex art. 336 c.p.c.- Esclusione - Conseguenze.
In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5 (nel testo novellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108 e antecedentemente alla riforma del 28 giugno 2012, n. 92, applicabile ratione temporis), di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva, in quanto esercizio di un diritto potestativo che nasce dalla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento ed ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'articolo 336 c.p.c.: ne consegue che, ove in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore rinunci all'indennità sostitutiva e scelga di riprendere il lavoro, tale scelta, al pari di quella per l'indennità sostitutiva, è irreversibile e consuma in via definitiva il diritto di opzione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 13 ottobre 2020 n. 22063
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) - Sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 ("ratione temporis" vigente) - Scelta del lavoratore per la prosecuzione del rapporto di lavoro - Successiva riforma della sentenza di primo grado - Effetti espansivi sull'opzione del lavoratore - Esclusione.
In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92), di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., sicché la scelta del lavoratore, in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all'indennità sostitutiva e riprendere il lavoro ha carattere irreversibile, consumando in via definitiva il diritto di opzione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 marzo 2015 n. 4874
Licenziamenti - In genere - Opzione per l'indennità sostitutiva alla reintegrazione - Mancato pagamento - Conseguenze. (Legge 300/1970, articolo 18)
La scelta dell'indennità sostitutiva alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro è irrevocabile e, una volta effettuata, espone il datore di lavoro che non adempia al pagamento al risarcimento del danno in misura pari a tutte le retribuzioni non percepite fino al momento in cui il lavoratore venga effettivamente soddisfatto.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 dicembre 2009 n. 25358
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere - Licenziamento - Illegittimità - Diritto del lavoratore ad optare per l'indennità sostitutiva - Effetti - Cessazione del rapporto di lavoro - Conseguenze - Incidenza del successivo comportamento delle parti o di sentenza che neghi l'illegittimità del licenziamento - Esclusione - Limiti - Diritto al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione del rapporto - Configurabilità - Esclusione.
In tema di licenziamento, il lavoratore, che abbia chiesto e ottenuto, in via giudiziale, il riconoscimento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto e la condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro, ha diritto di chiedere, in alternativa alla reintegrazione, l'indennità sostitutiva ai sensi dell'art. 18 quinto comma, legge n. 300 del 1970, così determinando, in ragione della natura negoziale della dichiarazione di volontà, di per sé irreversibile, la cessazione del rapporto, senza che possano incidere su tale effetto il successivo comportamento delle parti, che non dia luogo a convergente dissenso, o una successiva pronuncia giudiziale che, senza costituire giudicato, neghi l'illegittimità del licenziamento, né, infine, essendo configurabile un danno per la mancata protrazione dello stesso rapporto lavorativo.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 febbraio 2009 n. 3775
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