Rassegne di Giurisprudenza

Licenziamento illegittimo precedente al trasferimento d'azienda: la declaratoria di nullità del recesso consente la continuazione del rapporto in capo alla cessionaria

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

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Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Licenziamento illegittimo intimato prima del trasferimento - Declaratoria di nullità del recesso -  Continuazione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria -  Sussistenza.
Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell’azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato. Solo la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 marzo 2022, n. 8039

 

Trasferimento d'azienda - in genere - Licenziamento illegittimo intimato in epoca precedente al trasferimento - Automatica estensione nei confronti dell'azienda cessionaria degli effetti dell'illegittimità del recesso intimato dalla cedente - Impugnativa del licenziamento nei confronti della cessionaria - rilevanza - Esclusione.
L'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda non incide sul rapporto di lavoro che continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato e dunque risulta irrilevante l'impugnativa nei confronti della cessionaria, che succede per legge nel rapporto di lavoro.

• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2014, n. 17590

 

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Licenziamento illegittimo intimato in epoca precedente al trasferimento - Efficacia della sentenza tra lavoratore ceduto e cedente nei confronti cessionario - Eccezioni opponibili - Giudicato intervenuto tra lavoratore e cedente - Irrilevanza.
Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato, senza che rilevi l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda, salva la possibilità per il cessionario, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 
2112 cod. civ. , di opporre le eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate da quest'ultimo e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti ed in favore del lavoratore.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4130

Trasferimenti e cessioni - Trasferimento d'azienda - Licenziamento del lavoratore intimato dal cedente in epoca anteriore al trasferimento - Annullamento - Effetti. (Cc, articolo 2112; direttiva cee n. 187/1977) In tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato a essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'articolo 2112 del Cc, in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva n. 77/187/Cee, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia Ue - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 8 marzo 2011, n. 5507