Licenziamento individuale intimato a mezzo telegramma
Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 c.c. per l'efficacia di scrittura privata - Contestazione da parte del destinatario - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza.
L'art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Ne consegue che in caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 c.c. per l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2021 n. 10023
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma - Forma scritta - Telegramma - Utilizzazione del servizio telefonico - Validità - Condizioni.
Con riguardo al caso di utilizzazione di un telegramma dettato attraverso l'apposito servizio telefonico per l'intimazione del licenziamento, il requisito della forma scritta deve ritenersi sussistente qualora - in caso di contestazione - sia provata , anche per mezzo di testimoni o presunzioni, la effettiva provenienza del telegramma dall'apparente autore della dichiarazione, così come la forma scritta richiesta per il licenziamento (e per l'impugnazione stragiudiziale dello stesso) è integrata dalla consegna dell'ordinario telegramma all'ufficio postale, da parte del mittente o per suo incarico, oppure dalla sottoscrizione da parte del mittente.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 maggio 2005 n. 10291
Licenziamenti individuali - Forma scritta - Necessità - Ratio - Comunicazione datoriale tramite telegramma - Legittimità - Presupposti.
La finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, perseguita dal legislatore attraverso l'imposizione della forma scritta, è soddisfatta ogni qual volta il documento scritto basti alla estrinsecazione formale di detta volontà, ciò che si verifica anche col telegramma, purché il destinatario non ne disconosca la provenienza.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 ottobre 2000 n. 13959
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
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Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
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Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
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Prescrizione del reato presupposto, condanna dell’ente solo al di là di ogni ragionevole dubbio
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