Amministrativo

Liceo del Made in Italy, il Consiglio di Stato sospende il parere: procedura incompleta

L’assenza del parere della Conferenza unificata blocca la procedura. Manca poi una valutazione attendibile dei costi di formazione dei docenti per l’insegnamento di una parte delle materie in lingua inglese

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di Francesco Machina Grifeo

La  Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato dopo aver espresso diverse perplessità ha sospeso il parere sullo schema di regolamento che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del nuovo liceo del Made in Italy. Lo schema ha la sua fonte nell’articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 che, “Al fine di promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy”, ha previsto l’istituzione del percorso liceale del made in Italy a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

In via transitoria e nelle more dell’adozione del regolamento, era stata, infatti, prevista la possibilità di costituire le classi prime del percorso liceale del made in Italy su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, previo accordo tra l’ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio.

Tuttavia, la Sezione rileva l’incompleta attuazione della procedura istruttoria perché il ministero non ha prodotto il preventivo parere della Conferenza unificata. Si tratta, prosegue il documento, di un “ineludibile passaggio procedimentale” la cui assenza “rende impossibile a questa Sezione esprimere il proprio parere”.

Inoltre, la Sezione Consultiva chiede di rivedere la formulazione relativa al rapporto tra “approfondimento” e “sviluppo” di conoscenze e abilità. E esige maggiore chiarezza su alcune espressioni utilizzate per l’attività formativa “in quanto non si comprende la misura in cui le parole ’potenziamento’ e ’ampliamento’ godano di significativi tratti differenziativi”.

Un grosso punto interrogativo riguarda poi l’insegnamento, a partire dal terzo anno, di alcune materie in inglese sia sotto il profilo della preparazione dei docenti che dell’eventuale costo per l’aggiornamento professionale. E’ infatti previsto l’insegnamento, nella lingua straniera, dei contenuti di un’altra disciplina caratterizzante il percorso liceale. L’insegnamento “si sviluppa per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata”. Al riguardo, scrive il Consiglio di Stato “in considerazione del considerevole numero di ore riservate a questo specifico insegnamento e della platea, necessariamente ampia, di professori che dovranno impartirlo, potrebbero emergere profili problematici in merito alla pratica attuazione di questo comma”.

Considetato poi che il Ministero non ha raccolto, rinviandola, l’indicazione, del Consiglio superiore della pubblica istruzione “di accompagnare i docenti con una specifica formazione”, il parere evidenzia “l’opportunità di chiarire se questa oggettiva esigenza formativa” non si tradurrà in un’eventuale vulnus “della prospettata neutralità finanziaria” o comunque come si intende “operare questa vasta attività di formazione al contempo assicurando la prevista invarianza finanziaria”. Si tratta di un “timore”, scrivono i consiglieri, che “trova una sua dignità, sia pure implicita”, considerato che nella relazione tecnica non si precisa che “Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto […]”.

Alla luce di queste perplessità la Sezione, in attesa che l’Amministrazione acquisisca e trasmetta il preventivo parere della Conferenza unificata, ha intanto sospeso l’emissione del parere.

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