Limitazioni della libertà di corrispondenza tra detenuti sottoposti al 41-bis
Ordinamento penitenziario - Detenuti - Regime del 41 bis - Corrispondenza - Natura anonima - Controllo giudiziale - Contenuti e limiti.
In caso di corrispondenza in ingresso anonima, spetta al giudice non fermarsi alla constatazione che la missiva risulta priva di mittente, ma valutare se ciò, in concreto, costituisca un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, alle esigenze investigative, di prevenzione dei reati oppure per l’ordine e la sicurezza dell’istituto penitenziario. Tale valutazione...
L’indigenza dell’obbligato non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
a cura della Redazione Diritto
Natura giuridica della polizza assicurativa decennale postuma
a cura della Redazione Diritto