Limiti all'accertamento delle infrazioni stradali del personale del trasporto pubblico
Circolazione stradale – Accertamento delle violazioni al codice della strada - Divieto di sosta - Multe emesse da "controllore" di azienda di trasporto pubblico locale - Condizioni e limiti - Art. 17, comma 133 legge n. 127/1997
Gli ispettori delle aziende di trasporto, ai sensi dell'art. 17 comma 133 legge n. 127 del 1997, possono esercitare le funzioni di controllo sulla regolarità della sosta dei veicoli limitatamente alle aree in concessione all'azienda municipale dei trasporti cui essi appartengono, i.e. corsie riservate al trasporto pubblico, e non, come nella specie, per le violazioni consumate in altre parti del territorio comunale. (fattispecie relativa a infrazione relativa a sosta di autoveicolo senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa)
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza, 14 ottobre 2022, n. 30288
Sanzioni amministrative - Divieto di sosta - Posteggio su attraversamento pedonale - Verbale di accertamento - Ispettore di azienda di trasporto pubblico - Non può essere utilizzato come ausiliare della sosta
Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico aventi funzioni ispettive possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico e non anche relativamente alle altre aree del territorio cittadino.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 febbraio 2019, n. 3494
Circolazione stradale - Sanzioni - Accertamento e contestazione di infrazioni - Poteri del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico - Limiti - Infrazioni limitate alle corsie riservate al trasporto pubblico - Sussistenza.
In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 133, della l. n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992, con esclusione, quindi, dell'esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2973
Circolazione stradale - Sanzioni - Accertamento e contestazione di infrazioni - Poteri degli ausiliari del traffico - Limiti - Infrazioni connesse alle attività svolte dalle imprese di gestione posteggi o di trasporto pubblico - Attribuzione - Infrazioni diverse - Contestazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, quando tali violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - in particolare di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 132 e 133 dell'art. 17 legge n. 127 del 1997 - dalle quale dipendono, ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o, in qualsiasi modo, ostacolino o limitino. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 del codice della strada. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il verbale di un ausiliario del traffico, dipendente da azienda di trasporto pubblico, avente ad oggetto un'infrazione relativa al posteggio di una moto su di un marciapiedi, in quanto la contestazione della violazione non era funzionale al posteggio o alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 13 gennaio 2009, n. 551
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