Limiti all’ammissione di prove nuove in appello
Appello – prova documentale – concetto di novità della prova in appello – interpretazione dell'articolo 345, comma III, del codice di procedura civile.
L'articolo 345, comma 3, del codice di procedura civile (nel testo introdotto dall'articolo 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 10 luglio 2015 n. 14475
Impugnazioni - Appello - Prova documentale - Criterio valutativo della novità - Materiale esibizione e non mera indicazione.
Il carattere di novità di un documento, preclusivo della sua produzione in appello ex articolo 345, comma 3, del codice procedura civile, deve valutarsi alla stregua della sua materiale esibizione in giudizio, non anche della sua mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale.
• Corte di cassazione, sezione I, civile sentenza 10 giugno 2015 n. 12049
Impugnazioni - Appello - Prova documentale - Articolo 345, comma 3, del codice di procedura civile - Nuovi documenti - Produzione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'articolo 345, comma 3, del codice di procedura civile - già nella formulazione di cui all'articolo 52 della legge 353/1990 -, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli articoli 163 e 166 del codice di procedura civile, richiamati dagli articoli 342, comma 1 e 347, comma 1, del codice di procedura civile, tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'articolo 184 del codice procedura civile.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 giugno 2011 n. 12731
Impugnazioni - Appello - Prova documentale - Articolo 345, comma 3, del codice di procedura civile - Nuovi documenti - Produzione in appello - Ammissibilità - Limiti.
Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l'articolo 345, comma 3, del codice di procedura civile fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, l'ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 20 aprile 2005 n. 8203