Società

Composizione negoziata, limiti del divieto alla banca di compensare i crediti

La soluzione adottata dalle pronunce in commento, rese nel vigore del dl 118/2021, pone il problema di coniugare principi cogenti meritevoli di protezione ma fra loro potenzialmente in conflitto, quali, da un lato il favor del legislatore per il risanamento dell'impresa - e, dall'altro, la necessaria applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale che, per i crediti non performing, impone alla banca di adottare i provvedimenti a tutela

di Andrea Maria Azzaro*

Una recente pronuncia (Trib. Parma 10/7/2022) conforme ad altre precedenti (Trib. Salerno 9/5/2022; Trib. Prato 22/4/2022), tutte rese nel vigore del DL 24.8.2021, n. 118, pongono agli operatori il problema dei limiti – anche rispetto ai creditori interessati - nei quali il tribunale può confermare (o revocare) le misure protettive e cautelari previste con la domanda di composizione negoziata.

Nel caso in esame il ricorrente aveva chiesto e ottenuto dal tribunale, sia, nei confronti di tutti i creditori, la conferma del blocco delle azioni esecutive, sia – nei confronti di alcune banche – la misura cautelare atipica della sospensione dei contratti di affidamento e di finanziamento con divieto per gli istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, la propria posizione creditoria, per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della ricorrente.

Le misure richieste, sul presupposto della prevalenza dell'interesse alla continuità aziendale rispetto a quello del singolo creditore, erano state autorizzate – su parere dell'esperto – in quanto "funzionali alle trattative coi creditori", ritenuto che il piano di risanamento sarebbe stato pregiudicato, tanto dall'esclusione della banca dal divieto di azioni esecutive, quanto dalla mancata sospensione dei finanziamenti, con conseguente rientro del debito e compensazione delle linee autoliquidanti.

Riguardo, in particolare, alla richiesta di sospensione degli affidamenti, l'esperto aveva rilevato, nel parere al tribunale, che eventuali compensazioni avrebbero "alterato la posizione debitoria dell'istante e la cristallizzazione del passivo", cadendo nell'equivoco di ritenere la composizione negoziata una procedura concorsuale, ove essa invece ha natura stragiudiziale.

La soluzione adottata dalle pronunce esaminate pone il problema di coniugare principi cogenti meritevoli di protezione ma fra loro potenzialmente in conflitto, quali, da un lato il favor del legislatore per il risanamento dell'impresa - e, strumentalmente ad esso, il proficuo svolgimento di trattative coi creditori - e, dall'altro, la necessaria applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale che, per i crediti non performing, impone alla banca di adottare i provvedimenti a tutela.

Il problema richiede una valutazione, caso per caso, da parte del tribunale, oltre che della necessità di estenderle a tutti i creditori o categorie di creditori ( art. 19 co. 4 Cci, ult. per .) - anche in ragione della loro proporzionalità rispetto al pregiudizio loro richiesto -, dello stesso presupposto richiesto ( art. 19 co. 4 Cci ) per la concessione delle misure (i.e: la "funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative"), che, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. 17.6.2022 n. 83 al testo previgente dell'art. 7, co. 4, DL 24.8.2021, n. 118, deve essere valutato dal tribunale, non solo in sede di richiesta da parte di creditori di revoca delle misure, come affermato dal Tribunale, ma anche in sede di provvedimento di conferma (o revoca) delle misure richiesto dal debitore.

Ancor prima, sarà necessario, per evitare che le stesse misure possano essere inutilmente richieste dal debitore, uno scrupoloso sindacato, da parte dell'esperto, dei presupposti richiesti dalla legge per accedere alla procedura, primo fra tutti "una concreta prospettiva di risanamento" ( art. 17 co. 5 Cci ), posto che ove la banca abbia un credito rilevante nell'economia del piano, e vanti verso il debitore crediti non performing tali da imporre l'adozione delle misure imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale e, al contempo, non vi sia, per ciò stesso, la disponibilità a mantenere o attivare (nuovi) finanziamenti, la procedura dovrà essere archiviata.

Se si considera, infatti, che, se l 'art. 16, comma 5, Cci dispone che l'accesso alla composizione negoziata non comporta automaticamente la sospensione o la revoca degli affidamenti bancari, esse "possono essere disposte se richiesto dalla disciplina della vigilanza prudenziale", pare evidente che, seppure la composizione negoziata può avere esito in soluzioni diverse dal risanamento (i.e. liquidatorie), queste sono ammesse solo se la procedura non sia stata archiviata e le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, sul presupposto della stessa possibilità, oltre che interesse della banca, alla ristrutturazione del debito.

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*A cura del Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro, partner CBA

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